MISURE URGENTI
PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE DELLA NAZIONE E PER LO SVILUPPO DELLA
CULTURA
Art. 1
(ART-BONUS-Credito di imposta per favorire
le erogazioni liberali a sostegno della cultura)
1. Per le
erogazioni liberali in denaro effettuate nei tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013,
per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali
pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di
appartenenza pubblica e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e
il potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di
enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente
attività nello spettacolo, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli
15, comma 1, lettere h) e i), e 100, comma 2, lettere f) e g), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e spetta un credito d’imposta, nella
misura del:
a) 65 per cento delle erogazioni liberali
effettuate in ciascuno dei due periodi d’imposta
successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013;
b) 50 per cento delle erogazioni liberali
effettuate nel periodo d’imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2015.
2. Il credito
d’imposta spettante ai sensi del comma 1
è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei
limiti del 15 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito
d’impresa nei limiti del 5 per mille dei
ricavi annui.
Il credito d’imposta è ripartito in
tre quote annuali di pari importo. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 40, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. Ferma
restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti
titolari di reddito d’impresa il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
4. Al credito
d’imposta di cui al presente articolo
non si applicano i limiti di cui all’articolo 1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
5. I soggetti
beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1 comunicano mensilmente
al Ministero dei beni e delle attività culturali e
del turismo l’ammontare delle erogazioni liberali
ricevute nel mese di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell’utilizzo delle
erogazioni stesse, anche con un’apposita
sezione nei propri siti web istituzionali. Sono fatte salve le disposizioni del
Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
6. L’articolo 12 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,
convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 è abrogato. Con il regolamento di organizzazione del Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui all’articolo 14, comma 3, del presente decreto, si individuano,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle
dotazioni organiche definite in attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, apposite
strutture dedicate a favorire le elargizioni liberali tra i privati e la
raccolta di fondi tra il pubblico.
7. Ai maggiori
oneri derivanti dalla concessione del credito d’imposta di cui
al presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 17.
Art. 2
(Misure urgenti
per la semplificazione delle procedure di gara e altri interventi urgenti per
la realizzazione del Grande Progetto Pompei)
1.
Agli affidamenti di contratti in attuazione del Grande Progetto Pompei,
approvato dalla Commissione europea con la Decisione n. C(2012) 2154 del 29
marzo 2012, si applicano, al fine di accelerare l’attuazione degli interventi
previsti, le seguenti disposizioni:
a)
il Direttore generale di progetto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 8
agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013,
n. 112, può avvalersi dei poteri previsti dall’articolo 20, comma 4, secondo
periodo, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, fatti salvi gli effetti del
protocollo di legalità stipulato con la competente Prefettura – Ufficio
territoriale del Governo;
b)
la soglia per il ricorso alla procedura negoziata di cui all’articolo 204 del
Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive modificazioni, è elevata a 3,5 milioni di euro;
c)
in deroga alla disposizione dell’articolo 48, comma 2, del Codice dei contratti
pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, il Direttore generale
di progetto procede all’aggiudicazione dell’appalto anche ove l’aggiudicatario
non abbia provveduto a fornire, nei termini di legge, la prova del possesso dei
requisiti dichiarati o a confermare le sue dichiarazioni; nel caso in cui
l’aggiudicatario non provveda neppure nell’ulteriore termine a tal fine
assegnatogli dal Direttore generale di progetto il contratto di appalto è
risolto di diritto, l’amministrazione applica le sanzioni di cui all’articolo
48, comma 1, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n.
163 del 2006 e procede ad aggiudicare l’appalto all’impresa seconda
classificata;
d)
è sempre consentita l'esecuzione di urgenza di cui all’articolo 11, comma 12,
del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del
2006, anche durante il termine dilatorio e quello di sospensione obbligatoria
del termine per la stipulazione del contratto di cui ai commi 10 e 10-ter del medesimo articolo, atteso che la
mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara
determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a
soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari; in deroga alle
disposizioni dell’articolo 153 del decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207, la consegna dei lavori avviene immediatamente dopo la
stipula del contratto con l’aggiudicatario, sotto le riserve di legge;
e)
il Direttore generale di progetto può revocare in qualunque momento il
responsabile unico del procedimento al fine di garantire l’accelerazione degli
interventi e di superare difficoltà operative che siano insorte nel corso della
realizzazione degli stessi; può altresì attribuire le funzioni di responsabile
unico del procedimento anche ai componenti della Segreteria tecnica di cui al
comma 5;
f)
in deroga all’articolo 205 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo n. 163 del 2006, le percentuali ivi stabilite nei commi 2, 3 e 4
per gli interventi in variazione del progetto sono elevate al trenta per cento;
g)
in deroga agli articoli 10, comma 6, e 119 del Codice dei contratti pubblici di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché dell’articolo 9,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, il
responsabile del procedimento può sempre svolgere, per più interventi, nei
limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista
o di direttore dei lavori;
h)
in deroga all’articolo 112 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché alle disposizioni contenute nella
Parte II, Titolo II, Capo II del decreto del Presidente della Repubblica n. 207
del 2010, la verifica dei progetti è sostituita da un’attestazione del
responsabile unico del procedimento di rispondenza degli elaborati progettuali
ai documenti di cui all'articolo 93, commi 1 e 2, del predetto Codice, ove
richiesti, e della loro conformità alla normativa vigente.
2. Il comando presso la struttura di
supporto al Direttore generale di progetto nell’ambito del contingente di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, non è assoggettata al
nulla osta o ad altri atti autorizzativi dell’amministrazione di appartenenza.
3. Al comma 5
dell’articolo 1 del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 ottobre 2013, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il
terzo periodo è sostituito dal seguente: “Con
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2 è
prevista l’istituzione di un Comitato di gestione con il compito di approvare,
ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, la proposta presentata dal Direttore
generale di progetto, di cui al comma 6, di un “Piano strategico” per lo
sviluppo delle aree comprese nel piano di gestione di cui al comma 4.”;
b)
al
quarto periodo, le parole: “svolge anche
le funzioni di “Conferenza di servizi permanente”, ed”, sono soppresse;
c)
il
quinto e sesto periodo sono sostituiti dai seguenti: “L’approvazione del piano da parte del Comitato di gestione produce gli
effetti dell’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dell’articolo
14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’articolo 2, comma 203,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e sostituisce ogni altro adempimento e
ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione o atto di assenso comunque
denominato necessario per la realizzazione degli interventi approvati.”.
4. Resta fermo
il disposto dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.
5. Per accelerare la progettazione
degli interventi previsti nell’ambito del Grande Progetto Pompei, al fine di
rispettare la scadenza del programma, è costituita una segreteria tecnica di
progettazione presso la Soprintendenza
Speciale per i Beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, composta da non più di 20 unità
di personale, alle quali possono essere conferiti, in deroga ai limiti
finanziari previsti dalla legislazione vigente, incarichi di collaborazione, ai
sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
per la durata massima di 12 mesi, entro i limiti di spesa di 900.000 euro, per
la partecipazione alle attività progettuali e di supporto al Grande Progetto
Pompei, secondo le
esigenze e i criteri stabiliti dal Direttore generale di progetto d’intesa con
il Soprintendente Speciale per i Beni archeologici di Pompei, Ercolano e
Stabia.
6. Per
l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, nel limite massimo di 400.000 euro per l’anno 2014, si
fa fronte con le risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza Speciale
per i Beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia. Per l’anno 2015, nei
limiti di 500.000 euro, si provvede ai sensi dell’articolo 17.
Art. 3
(Misure
urgenti per la tutela e la valorizzazione del complesso della Reggia di Caserta)
1.
Entro il 31 dicembre 2014 è predisposto il Progetto di riassegnazione degli
spazi dell’intero complesso della Reggia di Caserta, comprendente la Reggia, il
Parco reale, il Giardino “all’inglese”, l’Oasi di San Silvestro e l’Acquedotto
Carolino, con l’obiettivo di restituirlo alla sua destinazione culturale,
educativa e museale. A tal fine, entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto è nominato, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività
culturali e del turismo, un commissario straordinario. Il commissario è
nominato tra esperti di comprovata competenza, anche provenienti dai ruoli del
personale dirigenziale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo o delle altre amministrazioni statali e dura in carica fino al 31
dicembre 2014.
2.
Ferme restando le attribuzioni della Soprintendenza speciale per il patrimonio
storico, artistico ed etno-antropologico e per il polo museale della città di
Napoli e della Reggia di Caserta e delle altre amministrazioni in ordine alla
gestione ordinaria del sito, il commissario di cui al comma 1, consegnatario
unico dell’intero complesso, svolge i seguenti compiti:
a) convoca
riunioni tra tutti i soggetti pubblici e privati che operano negli spazi del
complesso della Reggia, anche allo scopo di verificare la compatibilità delle
attività svolte con la destinazione culturale, educativa e museale del sito;
b) coordina i
soggetti di cui alla lettera a) e lo
svolgimento di tutte le attività in essere negli spazi del complesso della
Reggia al fine di garantire la realizzazione del Progetto di cui al comma 1;
c) gestisce gli
spazi comuni del complesso della Reggia, monitorandone l’uso da parte dei
soggetti di cui alla lettera a);
d) predispone
entro il 31 dicembre 2014, d’intesa con la Soprintendenza speciale per il
patrimonio storico, artistico ed etno-antropologico e per il polo museale della
città di Napoli e della Reggia di Caserta, con l’Agenzia del Demanio e con il
Ministero della Difesa, il Progetto di riassegnazione e di restituzione degli
spazi del complesso della Reggia alla loro destinazione culturale, educativa e
museale. A tal fine si avvale anche dei giovani tirocinanti del progetto “Mille
giovani per la cultura” di cui l’articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. Il Progetto è approvato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei
beni e delle attività culturali e del turismo.
3.
Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 è
definito il compenso del commissario, nel rispetto di quanto previsto
dall’articolo 23-ter del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e successive modificazioni, e ne sono ulteriormente specificati i
compiti nell’ambito di quelli indicati al comma 2. All’onere derivante dal
presente comma si provvede, nei limiti di 50.000 euro, ai sensi dell’articolo 17.
Art.
4
(Disposizioni urgenti per la
tutela del decoro dei siti culturali)
1.
Il comma 1-bis dell’articolo 52 del Codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aggiunto
dall’articolo 4-bis del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito,
con modificazioni, dalla legge di conversione 7 ottobre 2013, n. 112, è
rinominato a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto “1-ter”.
Al fine di rafforzare le misure di tutela del decoro dei siti culturali e anche
in relazione al comma 5 dell’articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo 2010,
n. 59, di attuazione della
direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre
2006 relativa ai servizi nel mercato interno, al comma 1-ter dell’articolo 52 del Codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come rinominato
dal presente articolo, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In
particolare, i competenti uffici territoriali del Ministero e i Comuni avviano
procedimenti di riesame, ai sensi dell’articolo 21-quinquies della legge 7
agosto 1990, n. 241, delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico
che risultino non più compatibili con le esigenze di cui al presente comma,
anche in deroga a eventuali disposizioni regionali adottate in base
all’articolo 28, commi 12, 13 e 14, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114, e successive modificazioni, nonché in deroga ai criteri per il rilascio e
il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree
pubbliche e alle disposizioni transitorie stabilite nell’intesa in sede di
Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno
2003, n. 131, prevista dall’articolo
70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante attuazione
della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
12 dicembre 2006 relativa
ai servizi nel mercato interno. In caso di revoca del titolo, ove non
risulti possibile il trasferimento dell’attività commerciale in una
collocazione alternativa equivalente in termini di potenziale remuneratività,
al titolare è corrisposto da parte dell’amministrazione procedente l’indennizzo
di cui all’articolo 21-quinquies, comma 1, secondo periodo, della legge 7
agosto 1990, n. 241, nel limite massimo di un dodicesimo del canone annuo
dovuto”.
2.
Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Art.
5
(Disposizioni urgenti in materia
di organizzazione e
funzionamento delle fondazioni
lirico-sinfoniche)
1.
All’articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1,
lettera g), è aggiunto, in fine, il
seguente periodo:
“Nelle
more della definizione del procedimento di contrattazione collettiva nel
settore lirico-sinfonico di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 aprile
2010, n.64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100,
le fondazioni lirico-sinfoniche che hanno presentato il piano di risanamento ai
sensi del presente articolo possono negoziare ed applicare nuovi contratti
integrativi aziendali, compatibili con i vincoli finanziari stabiliti dal
piano, purché tali nuovi contratti prevedano l’assorbimento senza ulteriori
costi per la fondazione di ogni eventuale incremento del trattamento economico
conseguente al rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) e
ferma restando l'applicazione del procedimento di cui al comma 19 in materia di
autorizzazione alla sottoscrizione
degli accordi in caso di non conformità dei contratti aziendali con il
contratto nazionale di lavoro;”;
b) il comma 13 è
sostituito dal seguente:
“13. Per il personale eventualmente
risultante in eccedenza all'esito della rideterminazione delle dotazioni
organiche di cui al comma 1, alle fondazioni di cui al medesimo comma, fermo
restando il divieto di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato, è
estesa l’applicazione dell'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, ivi comprese le disposizioni in materia di liquidazione del trattamento
di fine rapporto comunque denominato e
dell'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prendendo a
riferimento i requisiti di accesso al pensionamento anteriori alla disciplina
dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il personale
amministrativo e tecnico dipendente a tempo indeterminato alla data di entrata
in vigore del presente decreto che risulti ancora eccedente, è assunto a tempo
indeterminato, tramite procedure di mobilità avviate dalla fondazione, dalla
società Ales S.p.A., in base alle proprie esigenze produttive nei limiti della
sostenibilità finanziaria consentita dal proprio bilancio e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, previa prova d’idoneità finalizzata
all’individuazione dell’inquadramento nelle posizioni disponibili, applicando
al personale assunto la disciplina anche sindacale in vigore presso Ales
S.p.A.”;
c) al comma 15,
alinea, le parole: “30 giugno 2014”
sono sostituite dalle seguenti: “31
dicembre 2014”;
d) al comma 15,
lettera a), numero 5), sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: “Continuano
ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 14 del
decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.”;
e) il comma 16 è
sostituito dal seguente:
“16. Le nuove disposizioni statutarie si
applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2015. La decorrenza può comunque essere
anticipata in caso di rinnovo degli organi in scadenza. All’entrata in vigore delle nuove disposizioni statutarie si rinnovano
gli organi di amministrazione, ivi incluso il collegio dei revisori dei conti.
Il mancato adeguamento delle disposizioni statutarie nei termini di cui al
presente articolo determina comunque l’applicazione dell’articolo 21 del
decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.”;
f) nel comma 19,
secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
“, intendendosi per trattamento fondamentale
dei dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche il minimo retributivo, gli
aumenti periodici di anzianità, gli aumenti di merito e l'indennità di
contingenza”.
g) dopo il comma
21, è inserito il seguente:
"21-bis. Nell'ambito del rilancio del sistema
nazionale musicale di eccellenza, sono altresì determinati, con decreto del
Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo non avente natura
regolamentare da adottarsi, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, entro il 31 luglio 2014, i criteri per la individuazione delle
fondazioni lirico-sinfoniche che, presentando evidenti peculiarità per la
specificità della storia e della cultura operistica e sinfonica italiana, per
la loro funzione e rilevanza internazionale, per le capacità produttive, per i
rilevanti ricavi propri, nonché per il significativo e continuativo apporto
finanziario di soggetti privati, si dotano di forme organizzative speciali. Le
fondazioni dotate di forme organizzative speciali, non rientranti nella
fattispecie di cui al comma 1, percepiscono a decorrere dal 2015 un contributo
dello Stato a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30
aprile 1985, n. 163, determinato in una percentuale con valenza triennale, e
contrattano con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative un
autonomo contratto di lavoro che regola all'unico livello aziendale tutte le
materie che sono regolate dal Contratto collettivo nazionale di lavoro
(C.C.N.L.) di settore e dagli accordi integrativi aziendali, previa dimostrazione alle autorità vigilanti della
compatibilità economico-finanziaria degli istituti previsti e degli impegni
assunti. Tali fondazioni sono individuate con decreto del Ministro dei beni e
delle attività culturali e del turismo, da adottarsi entro il 31 ottobre 2014,
aggiornabile triennalmente, e adeguano i propri statuti, nei termini del comma
16, in deroga al comma 15, lettere a), numeri 2) e 3), e b), del presente
articolo."
2.
Al fine di valorizzare e sostenere le attività operistiche nella capitale
d'Italia, la "Fondazione Teatro dell'Opera di Roma" assume il nome di
Fondazione "Teatro dell’Opera di Roma Capitale".
3.
Le amministrazioni straordinarie delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, che non abbiano
ancora adeguato i propri statuti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono prorogate sino alla nomina dei nuovi organi ordinari a seguito
della approvazione del nuovo statuto con le modalità e nei termini previsti
nell’articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 112 del 2013, così come modificato dal comma 1
del presente articolo, e comunque previa verifica della sussistenza degli
eventuali requisiti di cui al citato articolo 11, comma 21-bis, come introdotto dal comma 1, lettera g) del presente articolo.
4.
Il trattamento economico, ove previsto, dei componenti degli organi di
amministrazione, direzione e controllo, nonché dei dipendenti, consulenti e
collaboratori delle fondazioni lirico-sinfoniche non può superare il limite
massimo retributivo previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni. Tale limite è
riferito al trattamento economico onnicomprensivo, incluso ogni trattamento
accessorio riconosciuto. I contratti in essere sono adeguati a partire dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
5.
Sono abrogati:
a)
l’articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100;
b)
i commi 326 e 327 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
6.
Il fondo di rotazione di cui all’articolo 11, comma 6, del decreto-legge 8
agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013,
n. 112, è incrementato, per l’anno 2014, di 50 milioni di euro. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzando la
dotazione per l'anno 2014 della "Sezione per assicurare la liquidità alle
regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed
esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari". Al fine dell’erogazione
delle risorse di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al
comma 7 dell’articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013.
7.
Dall’attuazione del presente articolo, ad esclusione del comma 6, non derivano
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art.
6
(Disposizioni urgenti per
attrarre investimenti esteri in Italia nel settore della produzione
cinematografica ed audiovisiva)
1.
All’articolo 1, comma 335, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive
modificazioni, le parole: “euro 5.000.000”
sono sostituite dalle seguenti: “dieci
milioni di euro” e le parole: “opera
filmica” sono sostituite dalle seguenti: “impresa di produzione esecutiva per ciascun periodo d’imposta”.
2.
All’articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono apportate le seguenti
modifiche:
a)
al comma 3, le parole: “110 milioni”
sono sostituite dalle seguenti: “115
milioni”;
b)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Le disposizioni applicative dei commi 1 e
2, nonché quelle finalizzate a garantire il rispetto del limite massimo di
spesa di cui al comma 3 anche con riferimento ai limiti da assegnare,
rispettivamente, ai benefici di cui al comma 1, con particolare riguardo a
quello previsto dall’articolo 1, comma 335, della citata legge n. 244 del 2007,
e al beneficio di cui al comma 2, sono dettate con decreto del Ministro dei
beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da
adottare entro il 30 giugno 2014.”.
3. L’incremento di risorse di cui
alla lettera a) del comma 2 decorre dal
1° gennaio 2015. Al relativo onere si provvede ai sensi dell’articolo 17.
Art. 7
(Piano
strategico Grandi Progetti Beni culturali e
altre misure
urgenti per i beni e le attività culturali)
1. Con decreto
del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito il
Consiglio Superiore per i beni culturali e paesaggistici, è adottato, entro il
31 dicembre di ogni anno e, per il 2014, anche in data antecedente, il Piano
strategico “Grandi Progetti Beni culturali”, ai fini della crescita della
capacità attrattiva del Paese. Il Piano individua beni o siti di eccezionale
interesse culturale e di rilevanza nazionale per i quali sia necessario e
urgente realizzare interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione
e promozione culturale, anche a fini turistici. Per l’attuazione degli
interventi del Piano strategico “Grandi Progetti Beni culturali” è autorizzata
la spesa di 5 milioni di euro per il 2014, 30 milioni di euro per il 2015 e 50
milioni di euro per il 2016. Ai relativi oneri si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto
capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del
programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire”
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2014, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo, di cui alla legge 27 dicembre 2013, n.
147, Tabella B. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni del bilancio. A
decorrere dal 1° gennaio 2017, al Piano strategico “Grandi Progetti Beni
culturali” è destinata una quota pari al 50 per cento delle risorse per le
infrastrutture assegnata
alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali ai sensi dell’articolo
60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
2. All’articolo
60, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito
dal seguente:
“4. A decorrere dal 2014, una quota pari al 3
per cento delle risorse aggiuntive annualmente previste per le infrastrutture e
iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti è destinata alla spesa per investimenti in
favore dei beni culturali. L’assegnazione della predetta quota è disposta dal
CIPE nell’ambito delle risorse effettivamente disponibili, su proposta del
Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base della finalizzazione
derivante da un programma di interventi in favore dei beni culturali”;
b) dopo il comma
4-bis è inserito il seguente:
“4-ter. Per finanziare progetti culturali elaborati
da enti locali nelle periferie urbane è destinata una quota delle risorse di
cui al comma 4, pari a 3.000.000 di euro, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e
2016.”.
3.
Nell’ambito delle iniziative del Piano nazionale garanzia giovani, il Fondo
“Mille giovani per la cultura” previsto dall’articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, recante
“Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare
giovanile, della questione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore
aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”, è rifinanziato con
stanziamento pari a 1 milione di euro per il 2015.
4. Ai maggiori
oneri derivanti dall’attuazione del comma 3 si provvede ai sensi dell’articolo 17.
Art. 8
(Misure urgenti per favorire l’occupazione
giovanile
presso gli istituti e luoghi della cultura di
appartenenza pubblica)
1. Gli istituti
e i luoghi della cultura dello Stato, delle Regioni e degli altri Enti pubblici
territoriali istituiscono, secondo le rispettive competenze e in base ai
rispettivi ordinamenti, elenchi nominativi di giovani di età non superiore ai 29
anni, laureati in storia dell’arte e in altre discipline afferenti ai beni e
alle attività culturali, da impiegare, mediante contratti di lavoro flessibile,
anche in deroga alle disposizioni del comma 28 dell’articolo 9 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, per fare fronte a esigenze temporanee di rafforzamento
dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, al fine del
miglioramento del servizio pubblico di valorizzazione del bene culturale in
gestione. Possono essere impiegati anche i giovani in possesso del titolo
rilasciato dalle scuole di archivistica, paleografia e diplomatica di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409. In nessun
caso i rapporti di cui ai periodi precedenti possono costituire titolo idoneo a
instaurare rapporti di lavoro a tempo indeterminato con l’amministrazione. Ogni
diversa previsione o pattuizione è nulla di pieno diritto e improduttiva di
effetti giuridici.
2. La medesima
finalità di miglioramento del servizio di valorizzazione dei beni culturali
grazie all’impiego dei giovani di cui al comma 1 può essere conseguita mediante
la presentazione, da parte degli istituti della cultura di appartenenza
pubblica o da parte dei corrispondenti uffici amministrativi competenti, anche
su richiesta degli Enti pubblici territoriali, di appositi progetti nell'ambito
del Servizio nazionale civile, settore patrimonio artistico e culturale.
3. I rapporti di
lavoro flessibile per le esigenze temporanee di cui al comma 1 non pregiudicano
le concessioni dei servizi per il pubblico di cui agli articoli 115 e 117 del
Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, che non costituiscono in
nessun caso motivo ostativo al ricorso ai predetti rapporti.
4. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro
dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con i Ministri
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del lavoro e delle politiche
sociali, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell’economia e
delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, da adottarsi entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono stabiliti i titoli di studio utili, le modalità di tenuta e di
aggiornamento degli elenchi, le modalità di riparto delle risorse di cui al
comma 5, nonché le modalità di individuazione dei giovani da impiegare,
assicurando criteri di trasparenza, pubblicità, non discriminazione e
rotazione.
5. Agli oneri
derivanti dall’applicazione del presente articolo si provvede, nei limiti di
1,5 milioni di euro per l’anno 2015, ai sensi dell’articolo 17.
TITOLO II
MISURE URGENTI A
SUPPORTO DELL’ACCESSIBILITÀ
DEL SETTORE
CULTURALE E TURISTICO
Art. 9
(Disposizioni urgenti recanti
introduzione di un credito d’imposta per la digitalizzazione degli esercizi
ricettivi)
1.
Per sostenere la competitività del sistema turismo, favorendo la
digitalizzazione del settore, per i periodi di imposta 2015, 2016 e 2017 agli esercizi
ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari, è
riconosciuto un credito d’imposta nella misura del trenta per cento dei costi
sostenuti per investimenti e attività di sviluppo di cui al comma 2, fino
all’importo massimo complessivo di 12.500 euro nei periodi di imposta sopra
indicati, e comunque fino all’esaurimento dell’importo massimo di cui al comma 5
del presente articolo. Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
2.
Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese
relative a:
a)
impianti wi-fi;
b)
siti web ottimizzati per il sistema mobile;
c)
programmi per la vendita
diretta di servizi e pernottamenti e la distribuzione sui canali digitali,
purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari
all’integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di
favorire l’integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;
d)
spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e
pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate,
anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
e)
servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing
digitale;
f)
strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema
di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;
g)
servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai
fini di quanto previsto dal presente comma.
Sono
escluse dalle spese i costi relativi alla intermediazione commerciale.
3.
Gli esercizi di cui al comma 1 possono accedere al credito d’imposta nel
rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione
europea del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e
108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”. Il credito d’imposta non
concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del
valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività
produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,
comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 ed è utilizzabile esclusivamente in
compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente
attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle
Entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento, secondo modalità e
termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.
4.
Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro
dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le
tipologie di spese eleggibili, le procedure per la loro ammissione al beneficio
nel rispetto del limite di cui al comma 5, le soglie massime di spesa
eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonché le procedure di recupero
nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta secondo quanto stabilito
dall’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010 n. 73.
5.
Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti d’imposta di cui al
comma 1, nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno dei
periodi di imposta 2015, 2016, 2017,
2018 e 2019 si provvede ai sensi dell’articolo 17.
Art. 10
(Disposizioni urgenti per l’introduzione di un
credito di imposta per favorire la riqualificazione e l’accessibilità delle
strutture ricettive)
1. Al fine di
migliorare la qualità dell’offerta ricettiva per accrescere la competitività
delle destinazioni turistiche, per il periodo d’imposta
in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i due
successivi, alle strutture ricettive esistenti alla data del 1° gennaio 2012, è
riconosciuto un credito d’imposta nella misura del trenta per cento delle spese
sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro nei
periodi di imposta sopra indicati per gli interventi di cui al comma 2. Il
credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di
cui al comma 5 del presente articolo.
2. Il credito di
imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per le spese relative a
interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera
d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o a interventi
di eliminazione delle barriere architettoniche in conformità alla legge 9
gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno
1989, n. 236.
3. Il credito
d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo e, in ogni caso, è
riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013
della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli
aiuti “de minimis”. Il credito d’imposta non rileva ai fini del rapporto di cui
agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 ed è
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. La prima
quota del credito d'imposta relativo alle spese effettuate nel periodo
d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto è utilizzabile
non prima del primo gennaio 2015.
4. Con decreto
del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo
economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni, le province autonome di Trento e Bolzano da adottare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo, con
riferimento, in particolare a:
a)
le tipologie di strutture ricettive ammesse al credito di imposta;
b)
le tipologie di interventi ammessi al beneficio, nell’ambito di quelli di cui
al comma 2;
c)
le procedure per l’ammissione al beneficio, che avviene secondo l’ordine
cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di
cui ai commi 1 e 5;
d)
le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta;
e)
le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta
secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo
2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010 n. 73.
5. Ai maggiori
oneri derivanti dalla concessione del credito d’imposta di cui al comma 1, nel
limite massimo complessivo di 20 milioni di euro per l’anno 2015, e di 50 milioni
di euro per gli anni dal 2016 al 2019, si provvede ai sensi dell’articolo 17.
Art. 11
(Norme urgenti
in materia di mobilità, accoglienza e guide turistiche)
1.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo e sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, redige e adotta il piano straordinario della mobilità
turistica. Tale piano favorisce la fruibilità del patrimonio culturale con
particolare attenzione alle destinazioni minori e al Sud Italia.
2. Per
promuovere la realizzazione di circuiti nazionali di eccellenza a sostegno
dell’offerta turistica e del sistema Italia e accelerare il rilascio da parte
delle amministrazioni competenti dei relativi permessi, nulla osta,
autorizzazioni, licenze e atti di assenso comunque denominati, il Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo, in qualità di amministrazione
procedente, convoca apposite conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni.
3. Per le medesime finalità di
cui al comma 2 e per favorire la realizzazione di percorsi pedonali, ciclabili
e mototuristici, le case cantoniere, i caselli e le stazioni ferroviarie o
marittime, le fortificazioni e i fari, nonché ulteriori immobili di
appartenenza pubblica non utilizzati o non utilizzabili a scopi istituzionali,
possono essere concessi in uso gratuito a imprese, cooperative e associazioni,
costituite in prevalenza da giovani fino a 35 anni, con oneri di manutenzione
straordinaria a carico del concessionario. Il termine di durata della
concessione non può essere superiore a sette anni, salvo rinnovo.
4.
All’articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97, le parole: “novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “il 31 ottobre 2014”, ed è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: “, nonché,
previa intesa in sede di Conferenza Unificata, i requisiti necessari ad
ottenere tale abilitazione e la disciplina del procedimento di rilascio.”.
5.
Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
TITOLO III
MISURE URGENTI
PER L’AMMINISTRAZIONE
DEL PATRIMONIO
CULTURALE E DEL TURISMO
Art. 12
(Misure urgenti
per la semplificazione in materia di beni culturali e paesaggistici)
1. Al fine di
semplificare i procedimenti in materia di autorizzazione paesaggistica,
all’articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4 è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il
termine di efficacia dell’autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista
efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione
dell’intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente
efficacia di quest’ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili
all’interessato.”;
b) al comma 9,
il primo e il secondo periodo sono
soppressi e il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte
del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere,
l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.”.
2. Con
regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, su proposta del Ministro dei beni e
delle attività culturali e del turismo, d’intesa con la Conferenza unificata,
ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
dettate disposizioni modificative e integrative al regolamento di cui
all’articolo 146, comma 9, quarto periodo, del Codice dei beni culturali e del
paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive
modificazioni, al fine di ampliare e precisare le ipotesi di interventi di
lieve entità, nonché allo scopo di operare ulteriori semplificazioni
procedimentali, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma
1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni.
3.
Al fine di semplificare e razionalizzare le norme sulla riproduzione di beni
culturali, al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a)
al comma 3 dell’articolo 108 dopo la parola “pubblici” sono inserite le seguenti: “o privati” e dopo la parola “valorizzazione”
sono inserite le seguenti: “, purché
attuate senza scopo di lucro, neanche indiretto.”;
b)
all’articolo 108, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
“3-bis. Sono in ogni caso libere, al fine
dell’esecuzione dei dovuti controlli, le seguenti attività, purché attuate
senza scopo di lucro, neanche indiretto, per finalità di studio, ricerca,
libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della
conoscenza del patrimonio culturale:
1) la
riproduzione di beni culturali attuata con modalità che non comportino alcun
contatto fisico con il bene, né l’esposizione dello stesso a sorgenti luminose,
né l’uso di
stativi o treppiedi;
2) la divulgazione con qualsiasi
mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da
non poter essere ulteriormente riprodotte dall’utente se non, eventualmente, a
bassa risoluzione digitale.”.
4. Al fine di
semplificare la consultazione degli archivi, sono adottate le seguenti
modificazioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni:
a) la lettera b-bis) del comma 1 dell’articolo 122 è
soppressa;
b) al comma 1
dell’articolo 41, primo periodo, le parole “quarant’anni”
sono sostituite dalle seguenti: “trent’anni”.
5.
Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Art. 13
(Misure urgenti
per la semplificazione degli adempimenti burocratici
al fine di
favorire l’imprenditorialità turistica)
1.
Sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, nei limiti e alle
condizioni di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, e ai sensi dell’articolo 29, comma 2-ter, della medesima legge:
a)
l’avvio e l’esercizio delle strutture turistico-ricettive;
b)
l’apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l’operatività delle
agenzie di viaggi e turismo, nel rispetto dei requisiti professionali, di
onorabilità e finanziari, previsti dalle competenti leggi regionali e delle
province autonome di Trento e di Bolzano.
2.
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano i rispettivi
ordinamenti ai principi di semplificazione previsti dal comma 1.
3.
Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Art. 14
(Misure urgenti
per la riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo e per il rilancio dei musei)
1.
Per consentire al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
l’adozione delle misure di riordino finalizzate a conseguire ulteriori
riduzioni della spesa ai sensi della normativa vigente e al fine di assicurare
l’unitarietà e la migliore gestione degli interventi necessari per la tutela
del patrimonio culturale a séguito
del verificarsi di eventi calamitosi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera
c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per i quali sia vigente o sia stato
deliberato lo stato d’emergenza, all’articolo 54, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, sono apportate, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in attuazione
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Il
Ministero si articola in uffici dirigenziali generali centrali e periferici,
coordinati da un segretario generale, e in non più di due uffici dirigenziali
generali presso il Gabinetto del Ministro. Il numero degli uffici dirigenziali
generali, incluso il segretario generale, non può essere superiore a
ventiquattro.
b)
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis.
A séguito del verificarsi di eventi calamitosi di cui articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
per i quali sia vigente o sia stato deliberato nei dieci anni antecedenti lo
stato d’emergenza, il Ministro, con proprio decreto, può, in via temporanea e
comunque per un periodo non superiore a cinque anni, riorganizzare gli uffici
del Ministero esistenti nelle aree colpite dall’evento calamitoso, ferma
rimanendo la dotazione organica complessiva e senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.”
2.
Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, gli istituti e luoghi della
cultura statali e gli uffici competenti su complessi di beni distinti da
eccezionale valore archeologico, storico, artistico o architettonico, possono
essere trasformati in soprintendenze dotate di autonomia scientifica,
finanziaria, organizzativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in attuazione del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012, n. 135. A ciascun provvedimento è allegato l’elenco delle
soprintendenze già dotate di autonomia. Nelle strutture di cui al primo periodo
del presente comma, vi è un amministratore unico, in luogo del consiglio di
amministrazione, da affiancare al soprintendente, con specifiche competenze
gestionali e amministrative in materia di valorizzazione del patrimonio
culturale. I poli museali e gli istituti e i luoghi della cultura di cui al
primo periodo svolgono, di regola, in forma diretta i servizi di assistenza
culturale e di ospitalità per il pubblico di cui all’articolo 117, comma 2,
lettere a) e g), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
3.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione
del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi della
normativa vigente, sono abrogati gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 20
ottobre 1998, n. 368. Con il medesimo regolamento di organizzazione di cui al
precedente periodo, sono altresì apportate le modifiche al decreto del
Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, necessarie all’attuazione
del comma 2.
4.
Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Art. 15
(Misure urgenti
per il personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo)
1. Al fine di
assicurare l’espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione
del patrimonio culturale statale, nelle more della definizione delle procedure
di mobilità, le assegnazioni temporanee del personale non dirigenziale del
comparto Scuola presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo possono essere prorogate fino al 31 agosto 2015, in deroga al limite
temporale di cui all’articolo 30, comma 2-sexies,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ai
fini della predisposizione di un piano di revisione dell’utilizzo del personale
comandato, nel rispetto della
normativa vigente in materia di assunzioni in caso di inquadramento nei ruoli
del personale comandato.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nonché
per prevenire situazioni di emergenza e di grave degrado ed effettuare i
connessi interventi non altrimenti differibili, il Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo promuove, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, procedure di mobilità con il passaggio diretto a
domanda da parte del personale non dirigenziale in servizio presso amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, che presentano situazioni di soprannumerarietà rispetto alla dotazione
organica o di eccedenza per ragioni funzionali. Tali procedure possono
interessare in particolare profili con competenze tecniche specifiche in
materia di beni culturali e paesaggistici. Il passaggio avviene previa
selezione secondo criteri e nel rispetto
dei limiti numerici e finanziari individuati con decreto del Ministro dei beni
e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, con conferma della situazione di soprannumerarietà e di
eccedenza da parte dell’amministrazione di provenienza.
3.
Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1 si provvede ai sensi dell’articolo 17.
Art. 16
(Trasformazione
di ENIT in ente pubblico economico e
liquidazione di
Promuovi Italia S.p.A.)
1.
Al fine di assicurare risparmi della spesa pubblica, di migliorare la
promozione dell’immagine unitaria dell’offerta turistica nazionale e favorirne
la commercializzazione, anche in occasione della Presidenza italiana del
semestre europeo e di EXPO 2015, l’ENIT-Agenzia nazionale del turismo è
trasformata in ente pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del Ministro
dei beni e delle attività culturali e del turismo.
2. L’ENIT, nel
perseguimento della missione di promozione del turismo, interviene per
individuare, organizzare, promuovere e commercializzare i servizi turistici,
culturali ed i prodotti enogastronomici, tipici e artigianali in Italia e
all’estero, con particolare riferimento agli investimenti nei mezzi digitali.
3. L’ENIT ha
autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e
di gestione. Ne costituiscono gli organi il presidente, il consiglio di
amministrazione e il collegio dei revisori dei conti. La sua attività è
disciplinata dalle norme di diritto privato. L’ENIT stipula convenzioni con le
Regioni, gli enti locali ed altri enti pubblici. Fermo restando quanto disposto
dall’articolo 37, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, le attività riferite a mercati esteri e le forme di
collaborazione con le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli
istituti italiani di cultura sono regolate da intese stipulate con il Ministero
degli affari esteri.
4. Fino
all’insediamento degli organi dell’ente trasformato e al fine di accelerare il
processo di trasformazione, l’attività di ENIT prosegue nel regime giuridico
vigente e le funzioni dell’organo collegiale di amministrazione sono svolte da
un commissario straordinario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e
del turismo, entro il 30 giugno 2014.
5. Entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si
provvede all’approvazione del nuovo statuto dell’ENIT. Lo statuto, adottato in
sede di prima applicazione dal Commissario di cui al comma 4, è approvato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei
beni e delle attività culturali e del turismo. Il presidente dell’ENIT è
nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività
culturali e del turismo.
6. Lo statuto
dell’ENIT definisce i compiti dell’ente nell’ambito delle finalità di cui al
comma 2 e prevede, tra l’altro, senza alcun nuovo o maggiore onere per la
finanza pubblica, l’istituzione di un consiglio federale rappresentativo delle
agenzie regionali per il turismo e, in assenza di queste ultime, degli uffici
amministrativi competenti per il turismo in ambito regionale, con funzioni
progettuali e consultive nei confronti degli organi direttivi di cui al comma
3. I componenti del predetto consiglio non hanno diritto ad alcun compenso. Lo
statuto stabilisce, altresì, che il consiglio di amministrazione sia composto,
oltre che dal presidente dell’ENIT, da due membri nominati dal Ministro dei
beni e delle attività culturali e del turismo, di cui uno su designazione della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, e l’altro scelto tra gli imprenditori del
settore, nel rispetto della disciplina in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni di cui al
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Lo statuto provvede alla disciplina
delle funzioni e delle competenze degli organismi sopra indicati e della loro
durata, nonché dell’Osservatorio nazionale del turismo. L’ENIT può avvalersi
del patrocinio dell’Avvocatura dello
Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico approvato
con regio decreto
30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.
7. Tramite
apposita convenzione triennale, con adeguamento annuale per ciascun esercizio
finanziario, da stipularsi tra il Ministro dei beni e delle attività culturali
e del turismo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e il presidente
dell’ENIT, sono definiti:
a) gli obiettivi
specificamente attribuiti all’ENIT, nell’ambito della missione ad esso affidata
ai sensi e nei termini di cui ai commi 2 e 6 del presente articolo;
b) i risultati
attesi in un arco temporale determinato;
c) le modalità
degli eventuali finanziamenti statali e regionali da accordare all’ENIT stessa;
d) le strategie
per il miglioramento dei servizi;
e) le modalità
di verifica dei risultati di gestione;
f) le modalità
necessarie ad assicurare al Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo la conoscenza dei fattori gestionali interni all’ENIT, tra cui
l’organizzazione, i processi e l’uso delle risorse.
8. Al personale
dell’ENIT, come trasformato ai sensi del presente articolo, continua ad applicarsi,
fino alla individuazione nello statuto dello specifico settore di
contrattazione collettiva, il contratto collettivo di lavoro dell’ENIT. Entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario
di cui al comma 4, sentite le organizzazioni sindacali, adotta un piano di
riorganizzazione del personale, individuando, sulla base di requisiti oggettivi
e in considerazione dei nuovi compiti dell’ENIT e anche della prioritaria
esigenza di migliorare la digitalizzazione del settore turistico e delle
attività promo-commerciali, la dotazione organica dell’ente come trasformato ai
sensi del presente articolo, nonché le unità di personale a tempo indeterminato
in servizio presso ENIT e Promuovi Italia S.p.A. da assegnare all’ENIT come
trasformata ai sensi del presente articolo. Il piano, inoltre, prevede la
riorganizzazione, anche tramite soppressione, delle sedi estere di ENIT.
9. Dopo l’approvazione
del piano di cui al comma 8, il personale a tempo indeterminato in servizio
presso ENIT assegnato all’ente trasformato ai sensi del presente articolo può
optare per la permanenza presso quest’ultimo oppure per il passaggio al
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o ad altra pubblica
amministrazione. La Presidenza del Consiglio dei ministri–Dipartimento della
funzione pubblica acquisisce dall’ENIT l’elenco del personale interessato alla
mobilità e del personale in servizio presso ENIT non assegnato all’ENIT stessa dal
medesimo piano di riorganizzazione di cui al comma 8, e provvede, mediante
apposita ricognizione presso le amministrazioni pubbliche, a favorirne la
collocazione, nei limiti della dotazione organica delle amministrazioni
destinatarie e con contestuale trasferimento delle relative risorse. Con
decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede
all’assegnazione del personale presso le amministrazioni interessate con
inquadramento sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate con il
medesimo decreto. Al personale trasferito, che mantiene l’inquadramento
previdenziale di provenienza, si applica il trattamento giuridico ed economico,
compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti
dell’amministrazione di destinazione.
10. L’articolo
12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, è abrogato.
Conseguentemente, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente
decreto, il Commissario di cui al comma 4 pone in liquidazione la società Promuovi
Italia S.p.A. secondo le disposizioni del Codice Civile.
11. Tutti gli
atti connessi alle operazioni di trasformazione in ente pubblico economico di
ENIT e alla liquidazione della società Promuovi Italia S.p.A. sono esclusi da
ogni tributo e diritto, fatta eccezione per l’IVA, e vengono effettuati in
regime di neutralità fiscale.
12.
Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato.
TITOLO IV
NORME
FINANZIARIE ED ENTRATA IN VIGORE
Art. 17
(Norme per la copertura finanziaria)
1. Agli oneri
derivanti dagli articoli l, 2, comma 5, 3, 6, comma 2, 7, comma 3, 8, 9, 10 e
15, pari a 0,85 milioni di euro per l'anno 2014, a 47,20 milioni di
euro per l'anno 2015, a 81,9 milioni di euro per l'anno 2016, a 88,20 milioni
di euro per l'anno 2017, a 84,60 milioni di euro per l'anno 2018, a 75,20
milioni di euro per l'anno 2019 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno
2020, si provvede:
a)
quanto
a 0,85 milioni di euro per l'anno 2014, ai 5,4 milioni di euro per l'anno 2015,
a 3,4 milioni di euro per l'anno 2016, a 4,4 milioni di euro per l’anno 2017, a
7,6 milioni di euro per l'anno 2018 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno
2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307;
b)
quanto
a 41,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 83,8 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2016 e 2017, a 77 milioni di euro per l'anno 2018 e a 70,20 milioni di
euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma “Fondi di
riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l’anno 2014, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.
2. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio
Art. 18
(Entrata in vigore)
1.
Il
presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a