sabato 28 giugno 2014

Depurazione, Papillo: Emergenza infinita. Fogne scaricano nei fiumi e poi confluiscono in mare

Con l’arrivo della bella stagione si ripresenta in tutta la sua prepotenza uno di quei soliti annosi problemi che nel personalissimo dizionario della lingua Calabrese si suole chiamare emergenze: emergenza sanità; emergenza rifiuti; emergenza acqua potabile; emergenza depurazione». In una regione dove si vive prevalentemente di turismo e si aspettano i tre/quattro mesi estivi per risollevare il grafico di un’economia altrimenti sotto zero, Vitaliano Papillo, nella duplice veste di sindaco di Gerocarne e componente della segreteria vibonese del partito democratico, con delega all’ambiente, ripropone «all’attenzione di chi di competenza la questione della perenne inadeguatezza (leggasi assenza per molti centri) della depurazione, settore che, secondo alcuni dati diffusi lo scorso anno da Legambiente, vede la nostra regione al penultimo posto, dopo la Sicilia, con riferimento alla percentuale - 49,9% - di abitanti serviti da adeguato sistema di purificazione delle acque reflue.
Ed in Calabria, per non smentirsi mai, la maglia nera va alla provincia di Vibo, dove la percentuale scende al 40,9%, con la persistenza delle maggiori criticità nei centri dell’entroterra. Tra questi vanno annoverati in primis quelli della valle del Mesima, dove non esiste la benché minima presenza di impianti di depurazione e, dove questi vi sono, anche di recente realizzazione, non sono in funzione, con tutte le intuibili conseguenze in termini di qualità delle acque marine, dell’afflusso turistico e, in definitiva, della salute dei cittadini, costretti, loro malgrado, a convivere con le emergenze in salsa calabra, sintomo di costante inadeguatezza nella gestione della cosa pubblica. Esisteva, invero, per l’area in questione, un progetto da complessivi 11 milioni di euro per la realizzazione di un impianto consortile, presentato dal consorzio “Mesima 2”, comprendente 10 comuni ubicati sulla sponda sinistra dell’omonimo fiume (Acquaro, Arena, Dasà, Dinami, Gerocarne, Pizzoni, Sorianello, Soriano, Vallelonga e Vazzano). Ma l’iter sembra essersi arenato in quanto, per mancanza di fondi, la regione non ha finanziato il piano. Il tutto mentre centinaia di migliaia di euro, che potrebbero essere indirizzati allo scopo, vengono sistematicamente rispediti al mittente dell’Ue». 
Una criticità non più tollerabile, secondo il giovane amministratore e dirigente politico, per il quale «è inimmaginabile che in una terra che vive di turismo le fogne continuino a scaricare nei fiumi e questi a confluire in mare ed è, pertanto, necessario che ci si adoperi al più presto per ridare slancio ad un turismo regionale che, rispetto alle sue reali potenzialità, langue e riconsegnare credibilità ad una regione che non può continuare a vivere nell’”emergenza”. Perché di emergenza non si vive, si muore. 
Vitaliano Papillo Responsabile Ambiente PD Provinciale 

sabato 21 giugno 2014

Ruffa e D'Agostino: Quale sviluppo senza infrastrutture?

Turismo e infrastrutture sono due termini che viaggiano di pari passo. 
Non può esserci turismo senza mobilità perché le carenze infrastrutturali compromettono le potenzialità turistiche di un territorio; senza adeguati collegamenti lo sviluppo diventa impossibile.
Il motore trainante dell’economia calabrese è costituito da questo settore, nonostante la mancanza di infrastrutture renda l’intero sistema compromesso da evidenti problematiche.
La zona costiera della provincia di Vibo Valentia, da Ricadi a Pizzo, si trova ad oggi in una situazione di emergenza: strade dissestate o bloccate ed il più delle volte impresentabili poiché invase da erbacce e buche, treni dimezzati, mancanza di collegamenti da e per aeroporto di  Lamezia Terme.
In particolare tutte le arterie principali dell’hinterland tropeano sono interessate da continue frane e smottamenti che rendono difficile, se non al limite dell’impossibile, l’arrivo alla cittadina stessa.
Un esempio eclatante è rappresentato dalla Strada Provinciale 17 nel tratto bivio Sant’Angelo di Drapia – Tropea la quale, risulta interdetta  da mesi . Arteria di collegamento fondamentale, per tutto il Vibonese e la perla del Tirreno, che rischia di dover interessare anche gli Uffici della Procura della Repubblica di Vibo Valentia in quanto destinata ad ospitare una discarica abusiva di rifiuti.
Già in precedenza l’ex sindaco del Comune di Drapia, Alessandro Porcelli, aveva partecipato a vari incontri con il commissario straordinario della Provincia di Vibo Valentia Ciclosi ( incentivando il tutto anche con una Petizione Popolare per chiedere la riapertura immediata della sopracitata), il quale aveva promesso un intervento urgente almeno per tamponare l’intensificarsi del traffico nella stagione estiva, intervento mai iniziato.
La stagione estiva è iniziata ma nessun intervento è stato posto in essere.
Questo comporta, non solo un pericolo per tutti i cittadini che si vedono costretti a percorrere strade secondarie non adeguatamente sicure ma anche un  problema economico per tutti i comuni limitrofi e per Tropea stessa, la quale viene sostanzialmente  estromessa  dal circuito turistico. La ricaduta sul territorio potrebbe essere devastante anche per le ripercussioni in termini di occupazione che si avrebbero nell’ipotesi in cui la stagione estiva non sia in grado di assicurare un elevato standard di presenze di villeggianti.
Le altra vie di collegamento della zona risultano dissestate e quasi impraticabili; basti pensare alla SP20 che collega il territorio di Ricadi con Monte Poro e Vibo Valentia città.
La nostra preoccupazione aumenta ancor di più dopo le annunciate dimissioni del Commissario Ciclosi, il quale ha dichiarato di voler lasciare la guida dell’ente provinciale per svariati motivi.
Questo significa effetto domino e blocco di molti settori.
Come può un territorio come il nostro affrontare una stagione turistica in queste condizioni? Come può un territorio che deve essere il cuore pulsante dell’intera economia calabrese accogliere in queste condizioni turisti che provengono da tutto il mondo?
Sappiamo bene che i fondi stanziati per il dissesto idrogeologico sono al momento bloccati dopo il termine del mandato del Commissario regionale Percolla, sappiamo che in questi anni i progetti avanzati e portati a termine sono stati pochissimi (e vorremmo anche delle risposte in merito),  sappiamo che la provincia di Vibo Valentia è in dissesto e la Regione è commissariata ma non possiamo assistere inermi al crollo dell’intera economia della nostra zona. Non possiamo accettare che le politiche scellerate attuate in questi anni colpiscano l’assetto economico e anche l’incolumità dei cittadini, i quali si vedono costretti a percorrere giornalmente strade non praticabili. Non è sopportabile la lontananza di queste istituzioni dal problema che il territorio sta vivendo.
La Regione Calabria e quel che resta della Provincia di Vibo Valentia  non possono rimanere inerti poiché le responsabilità di un territorio che, con l’estate ormai alle porte, si presenta devastato ed abbandonato sono da addebitare esclusivamente a questi Enti. Confidiamo in un sussulto di dignità per avere, prima che sia troppo tardi, risposte su interventi concreti ed immediati che possano garantire il dignitoso avvio della stagione estiva. Nella triste consapevolezza che questo appello resterà inascoltato, siamo comunque determinati a portare avanti una campagna di informazione affinché il governo nazionale possa attivare i propri poteri di controllo e porre fine ad un’inerzia drammatica, destinata a ripercuotersi, come troppo spesso accade, unicamente sui cittadini del nostro territorio.

Tania Ruffa, Segreteria Provinciale PD Vibo Valentia
Sandro D’Agostino, Segretario Circolo PD Tropea

venerdì 20 giugno 2014

Canduci: Subito finanziamenti per far partire Piano contro violenza di genere

L’esempio è forse minimalista se non banale ma mi ha colpito, navigando sul web, la posizione che ha preso una cantante, neppure troppo famosa, sto parlando di Giusy Ferreri, che si spende per la causa contro il “femminicidio” vestendosi da bambola. Mutuando la performance della più famosa Emma che ha percorso prima di lei questa strada di testimonianza. La Ferreri ha fatto di più. Ha dedicato al tema in questione l’ultimo singolo, dal titolo “La bevanda ha un retrogusto amaro”, affrontando in chiave grottesca il tema della violenza sulle donne e in particolare quello della cosiddetta droga dello stupro, ovvero il fenomeno sempre più diffuso dell’assunzione inconsapevole di stupefacenti finalizzata alla violenza sessuale. Insomma, ci sono tanti modi per dibattere questa materia e ogni contributo è necessario per tenere vivo l’argomento, per alimentarlo in termini di attenzione, consapevolezza, allerta sociale, complicità di genere.

Il termine il “femminicidio”, lo ricordo a me stessa, è stato coniato dal legislatore per dare una determinata forma propria a questa tipologia di reato, distinguendolo dall’omicidio in genere, per poter sanzionare il reato in maniera più adeguata. La parola “femminicidio”,  nasce per indicare l’omicidio della donna in quanto donna, quindi non solo moglie o ex partner, ma anche ragazze uccise dai padri, ad esempio perché rifiutano un matrimonio imposto; donne uccise dall’AIDS contratto da un partner sieropositivo; le prostitute uccise da clienti troppo pretenziosi. E siamo nel Terzo Millennio.
Una parola che spesso preceduta da un’altra parola: “stalking”, che molte vole ne è il corollario. Infatti continuano a crescere i dati di reati di stalking sia su scala nazionale quanto locale, dati che diventano ancor più preoccupanti quando si trasformano in un vero e proprio crimine nei confronti della donna. Sicché le parole, “stalking” e “femminicidio” oramai sono entrate nel nostro vocabolario quotidiano ma a volte utilizzate erroneamente senza conoscere fino in fondo le implicazioni penali previste dalla legge per questi due reati.
Il giorno delle festa della donna il ministero dell’Interno ha diffuso alcuni dati: dai 528 omicidi del 2012 si è passati ai 501 del 2013, mentre per i femminicidi, all’opposto, dai 159 registrati due anni fa si è arrivati l’anno scorso a quota 177, quasi uno ogni tre giorni. Lo stesso conferma l’Eures, che ha recentemente pubblicato un rapporto sull'omicidio volontario. Dal dossier emerge come nel contesto familiare e affettivo la vittima sia principalmente donna (61,1%), di età compresa tra i 25 e i 54 anni. Mentre il killer in oltre 9 casi su 10 è un uomo.
Per fare quella rivoluzione culturale necessaria è necessario rifinanziare centri e associazioni che si occupano della questione, come ammonì anche l’Europa con la Convenzione del 7 aprile 2011 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata in Italia il 19 giugno scorso.

Così nell’agosto dello scorso anno del 2013 è stato approvato un altro decreto tramite cui si prevede anche un finanziamento “per la realizzazione di azioni a sostegno delle donne vittime di violenza”. Dieci milioni per il 2013. Ma non basta: governo e Parlamento sembravano voler fare realmente sul serio, e allora è stata inserita un’ulteriore norma nella legge di stabilità 2014, attraverso cui si è incrementato il fondo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Un finanziamento significativo  per far partire il “Piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere”.

Ma all’oggi i fondi del piano non sono stati stanziati visto che manca l'ok del “ministro delegato per le pari opportunità”.  Aspetto come donna e come dirigente provinciale del Pd risposte dal premier Matteo Renzi sull’argomento.


MARIA CANDUCI
Assemblea provinciale PD Vibo Valentia

mercoledì 18 giugno 2014

Documento su situazione Provincia di Vibo Valentia

Il Paese vive una crisi economica e sociale profonda, che colpisce il lavoro, l’impresa, le famiglie, soprattutto i giovani.
Anche le difficoltà della politica e il distacco dei cittadini dai partiti e dalle istituzioni sono legati a una crisi con aspetti e profondità non conosciuti, che ha scosso istituzioni, messo alla prova governi, destabilizzato sistemi politici.
Se, dunque, la politica vuole riacquistare credibilità deve tornare a essere propositiva, non rimanere in circuiti autoreferenziali ma parlare dei problemi, mettere in moto opportunità per fornire risposte concrete.
Da queste riflessioni nasce il presente documento elaborato dalla Segreteria provinciale e dagli amministratori locali del Pd facendo seguito alla Conferenza dei Sindaci che si è svolta giovedì 12 giugno 2014, convocata dal Commissario Dott.Mario Ciclosi presso la sala consiliare dell’Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia
 La situazione sociale, politica e amministrativa in cui attualmente versa la Provincia di Vibo Valentia richiede una attenta analisi, il più oggettiva possibile, di tutta una serie di problematiche vissute dall’intero territorio provinciale di Vibo Valentia nonché dalla stessa Amministrazione Provinciale.
In qualità, pertanto, di amministratori locali (Sindaci, Assessori e Consiglieri Comunali) di questo territorio nonché di dirigenti del Partito Democratico abbiamo inteso ed intendiamo portare alla attenzione del Commissario Prefettizio Dott. Ciclosi alcune criticità riscontrate nella gestione dell’Ente Provincia che inevitabilmente si riflettono sull’intero tessuto sociale, culturale economico e politico di questo nostro territorio.
Fatte queste doverose premesse, non si può più evitare di mettere in evidenza come alcune scelte strategiche poste in essere da chi ormai da quasi due anni è stato chiamato ad amministrare la nostra Provincia hanno avuto ripercussioni devastanti per tutto il territorio.
 La dichiarazione del dissesto economico-finanziario, attuata senza alcun tentativo concreto di intraprendere strade alternative quale il piano di riequilibrio finanziario pluriennale ( art.243 bis TUEL) o l’utilizzo dell’ anticipazione di liquidità prevista dal DL n°35/2013 dimostrano una gestione della cosa pubblica senza alcun sentimento per questo territorio ma meramente burocratica.
 Siamo assolutamente convinti che una decisione così forte imponeva un coinvolgimento e un confronto con tutti gli amministratori locali oltre che una più approfondita valutazione delle conseguenze che, puntualmente, si sono poi verificate sul territorio provinciale, caratterizzato da un’economia già fortemente depressa per le già troppe emergenze socio economiche ed occupazionali in atto.
Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, sulla viabilità piuttosto che in tutti gli altri ambiti di competenza provinciale, ad oggi non è dato sapere se e quando saranno effettuati e questo con ulteriore e grave pregiudizio di quello che potrebbe essere il buon esito di una stagione turistica estiva alle porte e già seriamente messa in pericolo dalle emergenze igienico sanitarie in atto ( rifiuti e acqua potabile…).
Se a questo aggiungiamo per ultimo, ma non da ultimo, il blocco della Stazione Unica Appaltante, che nonostante le rassicurazioni fornite in conferenza continua ahinoi a perdurare, allora la gravità della situazione emerge nella sua più assoluta interezza.
In un momento storico in cui il Governo con un ulteriore decreto impone agli Enti Locali, con decorrenza 1 luglio 2014, a ricorrere per l’acquisto di beni servizi e forniture obbligatoriamente a Consip o Centrali Uniche di Committenza, l’Amministrazione Provinciale decide, ancora una volta senza consultazione e coordinamento con gli amministratori locali e la Prefettura di Vibo Valentia, di bloccare e/o sospendere sine die le attività della Stazione Unica Appaltante, in assoluto contrasto sia con il Protocollo di Intesa approvato e siglato con glia altri EE.LL della Provincia e ancor di più con le disposizioni normative vigenti.
Le carenze organizzative dell’Ente Provincia, determinate anche da una programmazione dei fabbisogni del personale dimostratasi ad oggi inadeguata alle reali esigenze dell’Ente, non possono assolutamente pregiudicare e/o rallentare il corretto e rapido svolgimento di procedure amministrative già avviate ed in corso di definizione, pregiudicando inoltre il buon esito di gare ed il rispetto delle tempistiche imposte da bandi comunitari e regionali, pena la decadenza dai finanziamenti assegnati ai comuni della provincia o alle istituzioni scolastiche.
Né tanto meno è ammissibile che una definizione strettamente ragionieristica e poco attenta della dotazione organica dell’Ente Provincia possa mettere a rischio la tranquillità di qualche centinaio di famiglie che ad oggi possono contare su una unica entrata che è quella dello stipendio mensile, anche quest’ultimo ormai non più garantito sempre dalla stessa amministrazione provinciale.
Amministrare la cosa pubblica è una missione oramai e significa ancor di più assumersi responsabilità per il bene della collettività, attivandosi prontamente per dare risposte alle istanze di territori, dipendenti e cittadini, di cui si conoscono i nomi, le storie personali ei reali bisogni.  
Tutto quanto sopra esposto, in un’ottica di una chiara, trasparente e  completa informazione, impone che questa Amministrazione Provinciale effettui un radicale cambio di rotta al fine di riuscire a dare risposte concrete e non solo tagli ai cittadini di questa provincia che di emergenze ne vivono già troppe quotidianamente e che non vogliono assolutamente vedersi ulteriormente depauperati di altri servizi  ed ulteriormente impoveriti da scelte amministrative non adeguate a ciò che il tessuto economico e sociale richiede, sempre nel più ampio rispetto della legge e dei ruoli che ognuno ricopre.
Ribadendo ulteriormente la necessità che siano messe in atto scelte programmatiche serie e concrete per dare risposte immediate al Nostro territorio, chiediamo al Commissario Prefettizio della Provincia di Vibo Valentia di attivare immediatamente tutte le azioni necessarie a dare riscontro e soluzione alle problematiche sopra evidenziate.
Inoltre, visto quanto disposto dalla Legge  Del Rio 56/2014 in tema di disposizioni su provincie e di elezione degli organismi statutari di questi Enti, chiediamo al Commissario Ciclosi di procedere immediatamente con tutti gli adempimenti necessari al fine di consentire lo svolgimento delle elezioni del Presidente della Provincia e del nuovo Consiglio Provinciale cosi come previsto dalla sopra citata legge 56/2014, oltre che l’insediamento dell’Assemblea dei Sindaci, organismi istituzionali questi che saranno chiamati ad amministrare la Provincia di Vibo Valentia nell’immediato futuro.

La Segreteria Provinciale  di Vibo Valentia del Partito Democratico



Sanità: Alfonsino Grillo folgorato sulla via di Damasco?


Il tempo si sa, guarisce tutte le ferite,  aiuta a riflettere, a valutare gli errori commessi, a fare analisi.  C’è a chi non basta una vita e a chi bastano pochi giorni….siamo contenti infatti che gli esponenti vibonesi del centrodestra siano ritornati finalmente sulla retta via , evidentemente sono stati folgorati sulla via di Damasco.
Vogliamo ricordare come fino a dieci giorni fa in piena campagna elettorale , con Scopelliti candidato alle Europee, i Consiglieri regionali Grillo e Salerno continuavano a pontificare sulle grandi opere in materia sanitaria del Governatore dimissionato.
Lo stesso Scopelliti, ricordiamo, ha partecipato ad una conferenza stampa nella sala consiliare del comune di Vibo, facendo un elenco delle buone opere fatte nella nostra provincia in materia di sanità
Bene, passata la campagna elettorale è passata la “ buona politica sanitaria”?
Oggi Grillo si reca a far visita al Ministro Lorenzin , con "una sparuta minoranza", per sottoporre alla sua attenzione i disagi (ed il dramma) della sanità vibonese. 
Le domande ora sono due, si sbagliava prima ( cosa che noi sappiamo da tempo) o si sbaglia adesso?
Ma soprattutto, dove è stato in questi 5 anni, visto che la sanità in base alla Riforma del Titolo V è di competenza regionale, mentre Scopelliti attuava il piano di rientro, facendo tagli senza logica?
Dove è stato mentre noi sottoponevamo i problemi ai commissari dell’Asp e al Prefetto?
Dove è stato mentre noi insieme ai cittadini partecipavamo  alle manifestazioni in difesa dei piccoli ospedali a Tropea e Serra San Bruno?
Grillo forse si sta già preparando per la campagna elettorale delle prossime regionali, ma si sa le bugie hanno le gambe corte,  gli esponenti del centrodestra vibonese la smettano di prendere in giro i cittadini e la smettano di giocare con i drammi della gente.

Federazione Provinciale PD Vibo Valentia


mercoledì 4 giugno 2014

Rifiuti tossici, Papillo: «Si agisca in fretta per tutelare luoghi e residenti»

La recente desecretazione delle note dei servizi segreti italiani riguardanti il traffico illecito di rifiuti tossici e radioattivi sotterrati, a partire dagli anni ’90, in vari punti della Calabria, ed in modo particolare nelle Serre Vibonesi, rende reali le varie “leggende metropolitane” circolate in questi decenni in diversi centri della nostra provincia, palesando, se ve ne fosse bisogno, le cause dei disparati casi di tumore in paesi apparentemente salubri e facendo accapponare la pelle circa le conseguenze future determinate dal perdurare di questo stato di cose, se non si provvede immediatamente ad una corretta ed adeguata bonifica dei luoghi». Ad esprimere tali reali ed atroci timori è il responsabile all’ambiente del Pd vibonese, Vitaliano Papillo, che invita le autorità competenti «a far luce su un caso su cui, stranamente, in pochi sembra si stiano esprimendo, in una regione che, perennemente afflitta da “emergenze” che durano secoli, si trova a vedere palesata questa nuova ed inquietante verità su cui non si può e non si deve tergiversare oltre. Alla diffusione della notizia avrebbe dovuto rivoltarsi mezza Calabria, ed invece tutto tace e nessuno pare muoversi. Per molti anni la nostra regione – prosegue Papillo – è stata la pattumiera dell’Italia centro settentrionale e dell’Europa e lo stato, che sapeva, ha sempre negato un evidenza di cui, a livello locale, erano gli svariati casi di tumore a parlare. Adesso che, però, anche i cittadini sanno e temono seriamente per la loro salute, è ora che finalmente si tiri fuori la testa da sotto la sabbia e si agisca per eliminare ulteriori rischi per la salute umana, minata da uomini senza scrupoli e freni morali che chissà cosa hanno nascosto sotto i nostri piedi venti anni fa». In questa prospettiva, inoltre, Papillo sprona ad andare oltre i servizi segreti ed indagare anche su altri centri in aggiunta a quelli indicati nelle carte del Sisdi e del Sismi, «poiché non è normale l’alta incidenza di neoplasie e malattie oncologiche in aree in cui, per le loro caratteristiche ambientali, si dovrebbe scoppiare di salute». E, proprio in questo frangente, «ripugnante è da considerarsi il comportamento della regione Calabria che, se si esclude un accenno di avvio di discussione sull’argomento intrapreso dalla giunta Loiero nel 2010, non ha mai istituito uno strumento indispensabile come può essere un’anagrafe dei tumori, che permetta di tenere sotto controllo la malattia, rendendo note le incidenze nelle varie zone, le tipologie patologiche, l’età, il sesso e quant’altro di utile per ottenere un quadro chiaro, capirne le cause ed eseguire un intervento fondato su dati di fatto». L’auspicio, pertanto, è che «la regione acceleri l’iter che deve portare alla costituzione di un registro tumori che può rappresentare un ottimo punto di partenza per una seria ed adeguata azione. A questo devono essere sensibili tutti i sindaci e gli amministratori che, in base ai morti nei loro centri, nutrono anche il benché minimo dubbio che qualcosa di strano ci sia nel loro territorio». E questo in quanto «ciò che si verifica da queste parti è qualcosa di simile, se non peggiore, a quanto avvenuto nella terra dei fuochi, per cui il tempo dell’inerzia è finito ed è giunta l’ora di agire.
Vitaliano Papillo - responsabile ambiente segreteria provinciale Partito democratico

domenica 1 giugno 2014

Decreto #ArtBonus: ecco il testo completo



MISURE URGENTI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE DELLA NAZIONE E PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA






Art. 1
(ART-BONUS-Credito di imposta per favorire
le erogazioni liberali a sostegno della cultura)

1. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei tre periodi dimposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere h) e i), e 100, comma 2, lettere f) e g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e spetta un credito d’imposta, nella misura del:
a)    65 per cento delle erogazioni liberali effettuate in ciascuno dei due periodi dimposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013;
b)    50 per cento delle erogazioni liberali effettuate nel periodo dimposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
2. Il credito dimposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito dimposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Si applicano le disposizioni di cui allarticolo 40, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito dimpresa il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dellarticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dellimposta regionale sulle attività produttive.
4. Al credito dimposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui allarticolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui allarticolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
5. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1 comunicano mensilmente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo lammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dellutilizzo delle erogazioni stesse, anche con unapposita sezione nei propri siti web istituzionali. Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
6. Larticolo 12 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 è abrogato. Con il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui allarticolo 14, comma 3, del presente decreto, si individuano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, apposite strutture dedicate a favorire le elargizioni liberali tra i privati e la raccolta di fondi tra il pubblico.
7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito dimposta di cui al presente articolo si provvede ai sensi dellarticolo 17.


Art. 2
(Misure urgenti per la semplificazione delle procedure di gara e altri interventi urgenti per la realizzazione del Grande Progetto Pompei)

1. Agli affidamenti di contratti in attuazione del Grande Progetto Pompei, approvato dalla Commissione europea con la Decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, si applicano, al fine di accelerare l’attuazione degli interventi previsti, le seguenti disposizioni:
a) il Direttore generale di progetto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, può avvalersi dei poteri previsti dall’articolo 20, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, fatti salvi gli effetti del protocollo di legalità stipulato con la competente Prefettura – Ufficio territoriale del Governo;
b) la soglia per il ricorso alla procedura negoziata di cui all’articolo 204 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è elevata a 3,5 milioni di euro;
c) in deroga alla disposizione dell’articolo 48, comma 2, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, il Direttore generale di progetto procede all’aggiudicazione dell’appalto anche ove l’aggiudicatario non abbia provveduto a fornire, nei termini di legge, la prova del possesso dei requisiti dichiarati o a confermare le sue dichiarazioni; nel caso in cui l’aggiudicatario non provveda neppure nell’ulteriore termine a tal fine assegnatogli dal Direttore generale di progetto il contratto di appalto è risolto di diritto, l’amministrazione applica le sanzioni di cui all’articolo 48, comma 1, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 e procede ad aggiudicare l’appalto all’impresa seconda classificata;
d) è sempre consentita l'esecuzione di urgenza di cui all’articolo 11, comma 12, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, anche durante il termine dilatorio e quello di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto di cui ai commi 10 e 10-ter del medesimo articolo, atteso che la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari; in deroga alle disposizioni dell’articolo 153 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, la consegna dei lavori avviene immediatamente dopo la stipula del contratto con l’aggiudicatario, sotto le riserve di legge;
e) il Direttore generale di progetto può revocare in qualunque momento il responsabile unico del procedimento al fine di garantire l’accelerazione degli interventi e di superare difficoltà operative che siano insorte nel corso della realizzazione degli stessi; può altresì attribuire le funzioni di responsabile unico del procedimento anche ai componenti della Segreteria tecnica di cui al comma 5;
f) in deroga all’articolo 205 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, le percentuali ivi stabilite nei commi 2, 3 e 4 per gli interventi in variazione del progetto sono elevate al trenta per cento;
g) in deroga agli articoli 10, comma 6, e 119 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché dell’articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, il responsabile del procedimento può sempre svolgere, per più interventi, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori;
h) in deroga all’articolo 112 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché alle disposizioni contenute nella Parte II, Titolo II, Capo II del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, la verifica dei progetti è sostituita da un’attestazione del responsabile unico del procedimento di rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 93, commi 1 e 2, del predetto Codice, ove richiesti, e della loro conformità alla normativa vigente.
2. Il comando presso la struttura di supporto al Direttore generale di progetto nell’ambito del contingente di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, non è assoggettata al nulla osta o ad altri atti autorizzativi dell’amministrazione di appartenenza. 
3. Al comma 5 dell’articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)                      il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2 è prevista l’istituzione di un Comitato di gestione con il compito di approvare, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la proposta presentata dal Direttore generale di progetto, di cui al comma 6, di un “Piano strategico” per lo sviluppo delle aree comprese nel piano di gestione di cui al comma 4.”;
b)                     al quarto periodo, le parole: “svolge anche le funzioni di “Conferenza di servizi permanente”, ed”, sono soppresse;
c)                      il quinto e sesto periodo sono sostituiti dai seguenti: “L’approvazione del piano da parte del Comitato di gestione produce gli effetti dell’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dell’articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e sostituisce ogni altro adempimento e ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione o atto di assenso comunque denominato necessario per la realizzazione degli interventi approvati.”.
4. Resta fermo il disposto dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.
5. Per accelerare la progettazione degli interventi previsti nell’ambito del Grande Progetto Pompei, al fine di rispettare la scadenza del programma, è costituita una segreteria tecnica di progettazione presso la Soprintendenza Speciale per i Beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, composta da non più di 20 unità di personale, alle quali possono essere conferiti, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, incarichi di collaborazione, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di 12 mesi, entro i limiti di spesa di 900.000 euro, per la partecipazione alle attività progettuali e di supporto al Grande Progetto Pompei, secondo le esigenze e i criteri stabiliti dal Direttore generale di progetto d’intesa con il Soprintendente Speciale per i Beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia.
6. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, nel limite  massimo di 400.000 euro per l’anno 2014, si fa fronte con le risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza Speciale per i Beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia. Per l’anno 2015, nei limiti di 500.000 euro, si provvede ai sensi dell’articolo 17.


Art. 3
(Misure urgenti per la tutela e la valorizzazione del complesso della Reggia di Caserta)

1. Entro il 31 dicembre 2014 è predisposto il Progetto di riassegnazione degli spazi dell’intero complesso della Reggia di Caserta, comprendente la Reggia, il Parco reale, il Giardino “all’inglese”, l’Oasi di San Silvestro e l’Acquedotto Carolino, con l’obiettivo di restituirlo alla sua destinazione culturale, educativa e museale. A tal fine, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto è nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, un commissario straordinario. Il commissario è nominato tra esperti di comprovata competenza, anche provenienti dai ruoli del personale dirigenziale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o delle altre amministrazioni statali e dura in carica fino al 31 dicembre 2014.
2. Ferme restando le attribuzioni della Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etno-antropologico e per il polo museale della città di Napoli e della Reggia di Caserta e delle altre amministrazioni in ordine alla gestione ordinaria del sito, il commissario di cui al comma 1, consegnatario unico dell’intero complesso, svolge i seguenti compiti:
a) convoca riunioni tra tutti i soggetti pubblici e privati che operano negli spazi del complesso della Reggia, anche allo scopo di verificare la compatibilità delle attività svolte con la destinazione culturale, educativa e museale del sito;
b) coordina i soggetti di cui alla lettera a) e lo svolgimento di tutte le attività in essere negli spazi del complesso della Reggia al fine di garantire la realizzazione del Progetto di cui al comma 1;
c) gestisce gli spazi comuni del complesso della Reggia, monitorandone l’uso da parte dei soggetti di cui alla lettera a);
d) predispone entro il 31 dicembre 2014, d’intesa con la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etno-antropologico e per il polo museale della città di Napoli e della Reggia di Caserta, con l’Agenzia del Demanio e con il Ministero della Difesa, il Progetto di riassegnazione e di restituzione degli spazi del complesso della Reggia alla loro destinazione culturale, educativa e museale. A tal fine si avvale anche dei giovani tirocinanti del progetto “Mille giovani per la cultura” di cui l’articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. Il Progetto è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
3. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 è definito il compenso del commissario, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e ne sono ulteriormente specificati i compiti nell’ambito di quelli indicati al comma 2. All’onere derivante dal presente comma si provvede, nei limiti di 50.000 euro, ai sensi dellarticolo 17.

Art. 4
(Disposizioni urgenti per la tutela del decoro dei siti culturali)

1. Il comma 1-bis dell’articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aggiunto dall’articolo 4-bis del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 7 ottobre 2013, n. 112, è rinominato a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto “1-ter”. Al fine di rafforzare le misure di tutela del decoro dei siti culturali e anche in relazione al comma 5 dell’articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno, al comma 1-ter dell’articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come rinominato dal presente articolo, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In particolare, i competenti uffici territoriali del Ministero e i Comuni avviano procedimenti di riesame, ai sensi dell’articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico che risultino non più compatibili con le esigenze di cui al presente comma, anche in deroga a eventuali disposizioni regionali adottate in base all’articolo 28, commi 12, 13 e 14, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, nonché in deroga ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e alle disposizioni transitorie stabilite nell’intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, prevista dall’articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006  relativa ai servizi nel mercato interno. In caso di revoca del titolo, ove non risulti possibile il trasferimento dell’attività commerciale in una collocazione alternativa equivalente in termini di potenziale remuneratività, al titolare è corrisposto da parte dell’amministrazione procedente l’indennizzo di cui all’articolo 21-quinquies, comma 1, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel limite massimo di un dodicesimo del canone annuo dovuto”.
2. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5
(Disposizioni urgenti in materia di organizzazione e
funzionamento delle fondazioni lirico-sinfoniche)

1. All’articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera g), è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
 “Nelle more della definizione del procedimento di contrattazione collettiva nel settore lirico-sinfonico di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2010, n.64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, le fondazioni lirico-sinfoniche che hanno presentato il piano di risanamento ai sensi del presente articolo possono negoziare ed applicare nuovi contratti integrativi aziendali, compatibili con i vincoli finanziari stabiliti dal piano, purché tali nuovi contratti prevedano l’assorbimento senza ulteriori costi per la fondazione di ogni eventuale incremento del trattamento economico conseguente al rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) e ferma restando l'applicazione del procedimento di cui al comma 19 in materia di autorizzazione alla sottoscrizione degli accordi in caso di non conformità dei contratti aziendali con il contratto nazionale di lavoro;”;
b) il comma 13 è sostituito dal seguente:
“13. Per il personale eventualmente risultante in eccedenza all'esito della rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al comma 1, alle fondazioni di cui al medesimo comma, fermo restando il divieto di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato, è estesa l’applicazione dell'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ivi comprese le disposizioni in materia di liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato e  dell'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prendendo a riferimento i requisiti di accesso al pensionamento anteriori alla disciplina dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il personale amministrativo e tecnico dipendente a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore del presente decreto che risulti ancora eccedente, è assunto a tempo indeterminato, tramite procedure di mobilità avviate dalla fondazione, dalla società Ales S.p.A., in base alle proprie esigenze produttive nei limiti della sostenibilità finanziaria consentita dal proprio bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, previa prova d’idoneità finalizzata all’individuazione dell’inquadramento nelle posizioni disponibili, applicando al personale assunto la disciplina anche sindacale in vigore presso Ales S.p.A.”;
c) al comma 15, alinea, le parole: “30 giugno 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2014”;
d) al comma 15, lettera a), numero 5), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 14 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.”;
e) il comma 16 è sostituito dal seguente:
 “16. Le nuove disposizioni statutarie si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2015. La decorrenza può comunque essere anticipata in caso di rinnovo degli organi in scadenza. All’entrata in vigore delle nuove disposizioni statutarie si rinnovano gli organi di amministrazione, ivi incluso il collegio dei revisori dei conti. Il mancato adeguamento delle disposizioni statutarie nei termini di cui al presente articolo determina comunque l’applicazione dell’articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.”;
f) nel comma 19, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
“, intendendosi per trattamento fondamentale dei dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche il minimo retributivo, gli aumenti periodici di anzianità, gli aumenti di merito e l'indennità di contingenza”.
g) dopo il comma 21, è inserito il seguente:
"21-bis. Nell'ambito del rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, sono altresì determinati, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo non avente natura regolamentare da adottarsi, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 31 luglio 2014, i criteri per la individuazione delle fondazioni lirico-sinfoniche che, presentando evidenti peculiarità per la specificità della storia e della cultura operistica e sinfonica italiana, per la loro funzione e rilevanza internazionale, per le capacità produttive, per i rilevanti ricavi propri, nonché per il significativo e continuativo apporto finanziario di soggetti privati, si dotano di forme organizzative speciali. Le fondazioni dotate di forme organizzative speciali, non rientranti nella fattispecie di cui al comma 1, percepiscono a decorrere dal 2015 un contributo dello Stato a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, determinato in una percentuale con valenza triennale, e contrattano con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative un autonomo contratto di lavoro che regola all'unico livello aziendale tutte le materie che sono regolate dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) di settore e dagli accordi integrativi aziendali, previa dimostrazione alle autorità vigilanti della compatibilità economico-finanziaria degli istituti previsti e degli impegni assunti. Tali fondazioni sono individuate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottarsi entro il 31 ottobre 2014, aggiornabile triennalmente, e adeguano i propri statuti, nei termini del comma 16, in deroga al comma 15, lettere a), numeri 2) e 3), e b), del presente articolo."
2. Al fine di valorizzare e sostenere le attività operistiche nella capitale d'Italia, la "Fondazione Teatro dell'Opera di Roma" assume il nome di Fondazione "Teatro dell’Opera di Roma Capitale".
3. Le amministrazioni straordinarie delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, che non abbiano ancora adeguato i propri statuti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogate sino alla nomina dei nuovi organi ordinari a seguito della approvazione del nuovo statuto con le modalità e nei termini previsti nell’articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2013, così come modificato dal comma 1 del presente articolo, e comunque previa verifica della sussistenza degli eventuali requisiti di cui al citato articolo 11, comma 21-bis, come introdotto dal comma 1, lettera g) del presente articolo.
4. Il trattamento economico, ove previsto, dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo, nonché dei dipendenti, consulenti e collaboratori delle fondazioni lirico-sinfoniche non può superare il limite massimo retributivo previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni. Tale limite è riferito al trattamento economico onnicomprensivo, incluso ogni trattamento accessorio riconosciuto. I contratti in essere sono adeguati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Sono abrogati:
a) l’articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100;
b) i commi 326 e 327 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
6. Il fondo di rotazione di cui all’articolo 11, comma 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, è incrementato, per l’anno 2014, di 50 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzando la dotazione per l'anno 2014 della "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari". Al fine dell’erogazione delle risorse di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell’articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013.
7. Dall’attuazione del presente articolo, ad esclusione del comma 6, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6
(Disposizioni urgenti per attrarre investimenti esteri in Italia nel settore della produzione cinematografica ed audiovisiva)

1. All’articolo 1, comma 335, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, le parole: “euro 5.000.000” sono sostituite dalle seguenti: “dieci milioni di euro” e le parole: “opera filmica” sono sostituite dalle seguenti: “impresa di produzione esecutiva per ciascun periodo d’imposta”.
2. All’articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, le parole: “110 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “115 milioni”;
b) il comma 4  è sostituito dal seguente:
4. Le disposizioni applicative dei commi 1 e 2, nonché quelle finalizzate a garantire il rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 3 anche con riferimento ai limiti da assegnare, rispettivamente, ai benefici di cui al comma 1, con particolare riguardo a quello previsto dall’articolo 1, comma 335, della citata legge n. 244 del 2007, e al beneficio di cui al comma 2, sono dettate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 30 giugno 2014.”.
            3. L’incremento di risorse di cui alla lettera a) del comma 2  decorre dal 1° gennaio 2015. Al relativo onere si provvede ai sensi dellarticolo 17.

Art. 7
(Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali e
altre misure urgenti per i beni e le attività culturali)
1. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito il Consiglio Superiore per i beni culturali e paesaggistici, è adottato, entro il 31 dicembre di ogni anno e, per il 2014, anche in data antecedente, il Piano strategico “Grandi Progetti Beni culturali”, ai fini della crescita della capacità attrattiva del Paese. Il Piano individua beni o siti di eccezionale interesse culturale e di rilevanza nazionale per i quali sia necessario e urgente realizzare interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici. Per l’attuazione degli interventi del Piano strategico “Grandi Progetti Beni culturali” è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2014, 30 milioni di euro per il 2015 e 50 milioni di euro per il 2016. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2014, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, Tabella B. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni del bilancio. A decorrere dal 1° gennaio 2017, al Piano strategico “Grandi Progetti Beni culturali” è destinata una quota pari al 50 per cento delle risorse per le infrastrutture assegnata alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali ai sensi dell’articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
2. All’articolo 60, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
4. A decorrere dal 2014, una quota pari al 3 per cento delle risorse aggiuntive annualmente previste per le infrastrutture e iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è destinata alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali. L’assegnazione della predetta quota è disposta dal CIPE nell’ambito delle risorse effettivamente disponibili, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base della finalizzazione derivante da un programma di interventi in favore dei beni culturali”;
b) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
“4-ter. Per finanziare progetti culturali elaborati da enti locali nelle periferie urbane è destinata una quota delle risorse di cui al comma 4, pari a 3.000.000 di euro, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.”.
3. Nell’ambito delle iniziative del Piano nazionale garanzia giovani, il Fondo “Mille giovani per la cultura” previsto dall’articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, recante “Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della questione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”, è rifinanziato con stanziamento pari a 1 milione di euro per il 2015.
4. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del comma 3 si provvede ai sensi dellarticolo 17.

Art. 8
(Misure urgenti per favorire l’occupazione giovanile
presso gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica)

1. Gli istituti e i luoghi della cultura dello Stato, delle Regioni e degli altri Enti pubblici territoriali istituiscono, secondo le rispettive competenze e in base ai rispettivi ordinamenti, elenchi nominativi di giovani di età non superiore ai 29 anni, laureati in storia dell’arte e in altre discipline afferenti ai beni e alle attività culturali, da impiegare, mediante contratti di lavoro flessibile, anche in deroga alle disposizioni del comma 28 dell’articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per fare fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, al fine del miglioramento del servizio pubblico di valorizzazione del bene culturale in gestione. Possono essere impiegati anche i giovani in possesso del titolo rilasciato dalle scuole di archivistica, paleografia e diplomatica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409. In nessun caso i rapporti di cui ai periodi precedenti possono costituire titolo idoneo a instaurare rapporti di lavoro a tempo indeterminato con l’amministrazione. Ogni diversa previsione o pattuizione è nulla di pieno diritto e improduttiva di effetti giuridici.
2. La medesima finalità di miglioramento del servizio di valorizzazione dei beni culturali grazie all’impiego dei giovani di cui al comma 1 può essere conseguita mediante la presentazione, da parte degli istituti della cultura di appartenenza pubblica o da parte dei corrispondenti uffici amministrativi competenti, anche su richiesta degli Enti pubblici territoriali, di appositi progetti nell'ambito del Servizio nazionale civile, settore patrimonio artistico e culturale.
3. I rapporti di lavoro flessibile per le esigenze temporanee di cui al comma 1 non pregiudicano le concessioni dei servizi per il pubblico di cui agli articoli 115 e 117 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, che non costituiscono in nessun caso motivo ostativo al ricorso ai predetti rapporti.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con i Ministri dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i titoli di studio utili, le modalità di tenuta e di aggiornamento degli elenchi, le modalità di riparto delle risorse di cui al comma 5, nonché le modalità di individuazione dei giovani da impiegare, assicurando criteri di trasparenza, pubblicità, non discriminazione e rotazione.
5. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si provvede, nei limiti di 1,5 milioni di euro per l’anno 2015, ai sensi dell’articolo 17.

TITOLO II
MISURE URGENTI A SUPPORTO DELL’ACCESSIBILITÀ
DEL SETTORE CULTURALE E TURISTICO

Art. 9
(Disposizioni urgenti recanti introduzione di un credito d’imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi)

1. Per sostenere la competitività del sistema turismo, favorendo la digitalizzazione del settore, per i periodi di imposta 2015, 2016 e 2017 agli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari, è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo di cui al comma 2, fino all’importo massimo complessivo di 12.500 euro nei periodi di imposta sopra indicati, e comunque fino all’esaurimento dell’importo massimo di cui al comma 5 del presente articolo. Il credito dimposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese relative a:
a) impianti wi-fi;
b) siti web ottimizzati per il sistema mobile;
c) programmi per la vendita diretta di servizi e pernottamenti e la distribuzione sui canali digitali, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all’integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l’integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;
d) spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
e) servizi di consulenza per la  comunicazione e il marketing digitale;
f) strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;
g) servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini di quanto previsto dal presente comma.
Sono escluse dalle spese i costi relativi alla intermediazione commerciale.
3. Gli esercizi di cui al comma 1 possono accedere al credito d’imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986  ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.
4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le tipologie di spese eleggibili, le procedure per la loro ammissione al beneficio nel rispetto del limite di cui al comma 5, le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonché le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010 n. 73.
5. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti d’imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno dei periodi di imposta  2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 si provvede ai sensi dellarticolo 17.

Art. 10
(Disposizioni urgenti per l’introduzione di un credito di imposta per favorire la riqualificazione e l’accessibilità delle strutture ricettive)

1. Al fine di migliorare la qualità dell’offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i due successivi, alle strutture ricettive esistenti alla data del 1° gennaio 2012, è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del trenta per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro nei periodi di imposta sopra indicati per gli interventi di cui al comma 2. Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di cui al comma 5 del presente articolo.
2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
3. Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo e, in ogni caso, è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”. Il credito d’imposta non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. La prima quota del credito d'imposta relativo alle spese effettuate nel periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto è utilizzabile non prima del primo gennaio 2015.
4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare a:
a) le tipologie di strutture ricettive ammesse al credito di imposta;
b) le tipologie di interventi ammessi al beneficio, nell’ambito di quelli di cui al comma 2;
c) le procedure per l’ammissione al beneficio, che avviene secondo l’ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 5;
d) le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta;
e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010 n. 73.
5. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d’imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro per l’anno 2015, e di 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019, si provvede ai sensi dell’articolo 17.

Art. 11
(Norme urgenti in materia di mobilità, accoglienza e guide turistiche)
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, redige e adotta il piano straordinario della mobilità turistica. Tale piano favorisce la fruibilità del patrimonio culturale con particolare attenzione alle destinazioni minori e al Sud Italia.
2. Per promuovere la realizzazione di circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell’offerta turistica e del sistema Italia e accelerare il rilascio da parte delle amministrazioni competenti dei relativi permessi, nulla osta, autorizzazioni, licenze e atti di assenso comunque denominati, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in qualità di amministrazione procedente, convoca apposite conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990,  n. 241, e successive modificazioni.
3. Per le medesime finalità di cui al comma 2 e per favorire la realizzazione di percorsi pedonali, ciclabili e mototuristici, le case cantoniere, i caselli e le stazioni ferroviarie o marittime, le fortificazioni e i fari, nonché ulteriori immobili di appartenenza pubblica non utilizzati o non utilizzabili a scopi istituzionali, possono essere concessi in uso gratuito a imprese, cooperative e associazioni, costituite in prevalenza da giovani fino a 35 anni, con oneri di manutenzione straordinaria a carico del concessionario. Il termine di durata della concessione non può essere superiore a sette anni, salvo rinnovo.
4. All’articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97, le parole: “novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “il 31 ottobre 2014”, ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “, nonché, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, i requisiti necessari ad ottenere tale abilitazione e la disciplina del procedimento di rilascio.”.
5. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

TITOLO III
MISURE URGENTI PER L’AMMINISTRAZIONE
DEL PATRIMONIO CULTURALE E DEL TURISMO

Art. 12
(Misure urgenti per la semplificazione in materia di beni culturali e paesaggistici)

1. Al fine di semplificare i procedimenti in materia di autorizzazione paesaggistica, all’articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il termine di efficacia dell’autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell’intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest’ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all’interessato.”;
b) al comma 9, il primo e il secondo  periodo sono soppressi e il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.”.
2. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d’intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate disposizioni modificative e integrative al regolamento di cui all’articolo 146, comma 9, quarto periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni, al fine di ampliare e precisare le ipotesi di interventi di lieve entità, nonché allo scopo di operare ulteriori semplificazioni procedimentali, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
3. Al fine di semplificare e razionalizzare le norme sulla riproduzione di beni culturali, al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 dell’articolo 108 dopo la parola “pubblici” sono inserite le seguenti: “o privati” e dopo la parola “valorizzazione” sono inserite le seguenti: “, purché attuate senza scopo di lucro, neanche indiretto.”;
b) all’articolo 108, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
3-bis. Sono in ogni caso libere, al fine dell’esecuzione dei dovuti controlli, le seguenti attività, purché attuate senza scopo di lucro, neanche indiretto, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale:
1) la riproduzione di beni culturali attuata con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l’esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né l’uso di stativi o treppiedi;
2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte dall’utente se non, eventualmente, a bassa risoluzione digitale.”.
4. Al fine di semplificare la consultazione degli archivi, sono adottate le seguenti modificazioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni:
a) la lettera b-bis) del comma 1 dell’articolo 122 è soppressa;
b) al comma 1 dell’articolo 41, primo periodo, le parole “quarant’anni” sono sostituite dalle seguenti: “trent’anni”.
5. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

Art. 13
(Misure urgenti per la semplificazione degli adempimenti burocratici
al fine di favorire l’imprenditorialità turistica)

1. Sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, nei limiti e alle condizioni di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e ai sensi dell’articolo 29, comma 2-ter, della medesima legge:
a) l’avvio e l’esercizio delle strutture turistico-ricettive;
b) l’apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l’operatività delle agenzie di viaggi e turismo, nel rispetto dei requisiti professionali, di onorabilità e finanziari, previsti dalle competenti leggi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano i rispettivi ordinamenti ai principi di semplificazione previsti dal comma 1.
3. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

Art. 14
(Misure urgenti per la riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e per il rilancio dei musei)

1. Per consentire al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo l’adozione delle misure di riordino finalizzate a conseguire ulteriori riduzioni della spesa ai sensi della normativa vigente e al fine di assicurare l’unitarietà e la migliore gestione degli interventi necessari per la tutela del patrimonio culturale a séguito del verificarsi di eventi calamitosi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per i quali sia vigente o sia stato deliberato lo stato d’emergenza, all’articolo 54, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Il Ministero si articola in uffici dirigenziali generali centrali e periferici, coordinati da un segretario generale, e in non più di due uffici dirigenziali generali presso il Gabinetto del Ministro. Il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale, non può essere superiore a ventiquattro.
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis. A séguito del verificarsi di eventi calamitosi di cui articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per i quali sia vigente o sia stato deliberato nei dieci anni antecedenti lo stato d’emergenza, il Ministro, con proprio decreto, può, in via temporanea e comunque per un periodo non superiore a cinque anni, riorganizzare gli uffici del Ministero esistenti nelle aree colpite dall’evento calamitoso, ferma rimanendo la dotazione organica complessiva e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, gli istituti e luoghi della cultura statali e gli uffici competenti su complessi di beni distinti da eccezionale valore archeologico, storico, artistico o architettonico, possono essere trasformati in soprintendenze dotate di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. A ciascun provvedimento è allegato l’elenco delle soprintendenze già dotate di autonomia. Nelle strutture di cui al primo periodo del presente comma, vi è un amministratore unico, in luogo del consiglio di amministrazione, da affiancare al soprintendente, con specifiche competenze gestionali e amministrative in materia di valorizzazione del patrimonio culturale. I poli museali e gli istituti e i luoghi della cultura di cui al primo periodo svolgono, di regola, in forma diretta i servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico di cui all’articolo 117, comma 2, lettere a) e g), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi della normativa vigente, sono abrogati gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368. Con il medesimo regolamento di organizzazione di cui al precedente periodo, sono altresì apportate le modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, necessarie all’attuazione del comma 2.
4. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 15
(Misure urgenti per il personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo)

1. Al fine di assicurare l’espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale, nelle more della definizione delle procedure di mobilità, le assegnazioni temporanee del personale non dirigenziale del comparto Scuola presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo possono essere prorogate fino al 31 agosto 2015, in deroga al limite temporale di cui all’articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ai fini della predisposizione di un piano di revisione dell’utilizzo del personale comandato, nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni in caso di inquadramento nei ruoli del personale comandato.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per prevenire situazioni di emergenza e di grave degrado ed effettuare i connessi interventi non altrimenti differibili, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, procedure di mobilità con il passaggio diretto a domanda da parte del personale non dirigenziale in servizio presso amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che presentano situazioni di soprannumerarietà rispetto alla dotazione organica o di eccedenza per ragioni funzionali. Tali procedure possono interessare in particolare profili con competenze tecniche specifiche in materia di beni culturali e paesaggistici. Il passaggio avviene previa selezione secondo  criteri e nel rispetto dei limiti numerici e finanziari individuati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con conferma della situazione di soprannumerarietà e di eccedenza da parte dell’amministrazione di provenienza.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1 si provvede ai sensi dellarticolo 17.

Art. 16
(Trasformazione di ENIT in ente pubblico economico e
liquidazione di Promuovi Italia S.p.A.)

1. Al fine di assicurare risparmi della spesa pubblica, di migliorare la promozione dell’immagine unitaria dell’offerta turistica nazionale e favorirne la commercializzazione, anche in occasione della Presidenza italiana del semestre europeo e di EXPO 2015, l’ENIT-Agenzia nazionale del turismo è trasformata in ente pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
2. L’ENIT, nel perseguimento della missione di promozione del turismo, interviene per individuare, organizzare, promuovere e commercializzare i servizi turistici, culturali ed i prodotti enogastronomici, tipici e artigianali in Italia e all’estero, con particolare riferimento agli investimenti nei mezzi digitali.
3. L’ENIT ha autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Ne costituiscono gli organi il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti. La sua attività è disciplinata dalle norme di diritto privato. L’ENIT stipula convenzioni con le Regioni, gli enti locali ed altri enti pubblici. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 37, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le attività riferite a mercati esteri e le forme di collaborazione con le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura sono regolate da intese stipulate con il Ministero degli affari esteri.
4. Fino all’insediamento degli organi dell’ente trasformato e al fine di accelerare il processo di trasformazione, l’attività di ENIT prosegue nel regime giuridico vigente e le funzioni dell’organo collegiale di amministrazione sono svolte da un commissario straordinario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro il 30 giugno 2014.
5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provvede all’approvazione del nuovo statuto dell’ENIT. Lo statuto, adottato in sede di prima applicazione dal Commissario di cui al comma 4, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il presidente dell’ENIT è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
6. Lo statuto dell’ENIT definisce i compiti dell’ente nell’ambito delle finalità di cui al comma 2 e prevede, tra l’altro, senza alcun nuovo o maggiore onere per la finanza pubblica, l’istituzione di un consiglio federale rappresentativo delle agenzie regionali per il turismo e, in assenza di queste ultime, degli uffici amministrativi competenti per il turismo in ambito regionale, con funzioni progettuali e consultive nei confronti degli organi direttivi di cui al comma 3. I componenti del predetto consiglio non hanno diritto ad alcun compenso. Lo statuto stabilisce, altresì, che il consiglio di amministrazione sia composto, oltre che dal presidente dell’ENIT, da due membri nominati dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui uno su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e l’altro scelto tra gli imprenditori del settore, nel rispetto della disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Lo statuto provvede alla disciplina delle funzioni e delle competenze degli organismi sopra indicati e della loro durata, nonché dell’Osservatorio nazionale del turismo. L’ENIT può avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello  Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico  approvato  con  regio  decreto  30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.
7. Tramite apposita convenzione triennale, con adeguamento annuale per ciascun esercizio finanziario, da stipularsi tra il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e il presidente dell’ENIT, sono definiti:
a) gli obiettivi specificamente attribuiti all’ENIT, nell’ambito della missione ad esso affidata ai sensi e nei termini di cui ai commi 2 e 6 del presente articolo;
b) i risultati attesi in un arco temporale determinato;
c) le modalità degli eventuali finanziamenti statali e regionali da accordare all’ENIT stessa;
d) le strategie per il miglioramento dei servizi;
e) le modalità di verifica dei risultati di gestione;
f) le modalità necessarie ad assicurare al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo la conoscenza dei fattori gestionali interni all’ENIT, tra cui l’organizzazione, i processi e l’uso delle risorse.
8. Al personale dell’ENIT, come trasformato ai sensi del presente articolo, continua ad applicarsi, fino alla individuazione nello statuto dello specifico settore di contrattazione collettiva, il contratto collettivo di lavoro dell’ENIT. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario di cui al comma 4, sentite le organizzazioni sindacali, adotta un piano di riorganizzazione del personale, individuando, sulla base di requisiti oggettivi e in considerazione dei nuovi compiti dell’ENIT e anche della prioritaria esigenza di migliorare la digitalizzazione del settore turistico e delle attività promo-commerciali, la dotazione organica dell’ente come trasformato ai sensi del presente articolo, nonché le unità di personale a tempo indeterminato in servizio presso ENIT e Promuovi Italia S.p.A. da assegnare all’ENIT come trasformata ai sensi del presente articolo. Il piano, inoltre, prevede la riorganizzazione, anche tramite soppressione, delle sedi estere di ENIT.
9. Dopo l’approvazione del piano di cui al comma 8, il personale a tempo indeterminato in servizio presso ENIT assegnato all’ente trasformato ai sensi del presente articolo può optare per la permanenza presso quest’ultimo oppure per il passaggio al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o ad altra pubblica amministrazione. La Presidenza del Consiglio dei ministri–Dipartimento della funzione pubblica acquisisce dall’ENIT l’elenco del personale interessato alla mobilità e del personale in servizio presso ENIT non assegnato all’ENIT stessa dal medesimo piano di riorganizzazione di cui al comma 8, e provvede, mediante apposita ricognizione presso le amministrazioni pubbliche, a favorirne la collocazione, nei limiti della dotazione organica delle amministrazioni destinatarie e con contestuale trasferimento delle relative risorse. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede all’assegnazione del personale presso le amministrazioni interessate con inquadramento sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate con il medesimo decreto. Al personale trasferito, che mantiene l’inquadramento previdenziale di provenienza, si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti dell’amministrazione di destinazione.
10. L’articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, è abrogato. Conseguentemente, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, il Commissario di cui al comma 4 pone in liquidazione la società Promuovi Italia S.p.A. secondo le disposizioni del Codice Civile.
11. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione in ente pubblico economico di ENIT e alla liquidazione della società Promuovi Italia S.p.A. sono esclusi da ogni tributo e diritto, fatta eccezione per l’IVA, e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.
12. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

TITOLO IV
NORME FINANZIARIE ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 17
(Norme per la copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli l, 2, comma 5, 3, 6, comma 2, 7, comma 3, 8, 9, 10 e 15, pari a 0,85 milioni di euro per l'anno 2014, a 47,20 milioni di euro per l'anno 2015, a 81,9 milioni di euro per l'anno 2016, a 88,20 milioni di euro per l'anno 2017, a 84,60 milioni di euro per l'anno 2018, a 75,20 milioni di euro per l'anno 2019 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede:
a)        quanto a 0,85 milioni di euro per l'anno 2014, ai 5,4 milioni di euro per l'anno 2015, a 3,4 milioni di euro per l'anno 2016, a 4,4 milioni di euro per l’anno 2017, a 7,6 milioni di euro per l'anno 2018 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b)        quanto a 41,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 83,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a 77 milioni di euro per l'anno 2018 e a 70,20 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l’anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio




Art. 18
(Entrata in vigore)

1.                      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a