mercoledì 10 dicembre 2014
lunedì 20 ottobre 2014
21 ottobre: Direzione Provinciale PD
E' convocata per martedì 21 ottobre 2014, alle ore 16:00, presso la Federazione Provinciale in Via Argentaria - Vibo Valentia, la Direzione Provinciale del PD.
Ordine del giorno;
Proposte candidature elezioni regionali.
Ordine del giorno;
Proposte candidature elezioni regionali.
martedì 7 ottobre 2014
mercoledì 24 settembre 2014
Comunicato stampa congiunto: Guerini, Magorno, Mirabello
Il 22 settembre facendo seguito ad una richiesta formulata da Michele Mirabello ed accolta di buon grado da lorenzo Guerini, presso la sede del PD regionale di Lamezia, il segretario provinciale di Vibo valentia ha incontrato il vice segretario nazionale ed il segretario regionale Ernesto Magorno.
L'incontro, finalizzato a chiarire ed approfondire le vicende relative alla presentazione delle liste per le elezioni provinciali, si è svolto in un clima costruttivo che ha aiutato a superare ogni incomprensione. Dopo avere stigmatizzato l'improvvida pubblicazione di un atto interno che aveva la finalità di avviare un percorso di chiarimento e che invece è diventato oggetto di strumentalizzazione mediatica che non può aiutare il partito in questa fase, Lorenzo Guerini ha confermato tutta sua disapprovazione per quanto è avvenuto a Vibo e per le lacerazioni prodottesi.
Al contempo i due vertici regionale e nazionale hanno confermato piena fiducia al segretario Mirabello che è stato invitato ad andare avanti costruendo con ogni mezzo percorsi di unità vera.
Il segretario provinciale di Vibo Valentia ha apprezzato l'esito dell'incontro dichiarando di essere impegnato fin da subito nel lavoro unitario necessario al rilancio del partito nella provincia.
L'incontro, finalizzato a chiarire ed approfondire le vicende relative alla presentazione delle liste per le elezioni provinciali, si è svolto in un clima costruttivo che ha aiutato a superare ogni incomprensione. Dopo avere stigmatizzato l'improvvida pubblicazione di un atto interno che aveva la finalità di avviare un percorso di chiarimento e che invece è diventato oggetto di strumentalizzazione mediatica che non può aiutare il partito in questa fase, Lorenzo Guerini ha confermato tutta sua disapprovazione per quanto è avvenuto a Vibo e per le lacerazioni prodottesi.
Al contempo i due vertici regionale e nazionale hanno confermato piena fiducia al segretario Mirabello che è stato invitato ad andare avanti costruendo con ogni mezzo percorsi di unità vera.
Il segretario provinciale di Vibo Valentia ha apprezzato l'esito dell'incontro dichiarando di essere impegnato fin da subito nel lavoro unitario necessario al rilancio del partito nella provincia.
Lorenzo Guerini Ernesto Magorno Michele Mirabello
domenica 7 settembre 2014
Direzione Provinciale 6 settembre 2014
La direzione Provinciale del Partito democratico di Vibo Valentia, convocata il 6 settembre 2014, dopo ampia discussione e piena condivisione della relazione introduttiva del Segretario, ed alla presenza del delegato del Segretario Regionale, Giovanni Puccio, così si determina:
Si da pieno mandato al Segretario Provinciale di proseguire l'azione unitaria finalizzata alla presentazione di una lista guidata da un esponente del Partito Democratico coinvolgndo tutte le sensibilità del Partito ed autorizzandolo a stabilire alleanze con forze civiche e partiti del centrosinistra al fine di allargare il quadro politico e attrezzare una squadra in grado di vincere le elezioni provinciali e governare la Provincia di Vibo Valentia.
Si da pieno mandato al Segretario Provinciale di proseguire l'azione unitaria finalizzata alla presentazione di una lista guidata da un esponente del Partito Democratico coinvolgndo tutte le sensibilità del Partito ed autorizzandolo a stabilire alleanze con forze civiche e partiti del centrosinistra al fine di allargare il quadro politico e attrezzare una squadra in grado di vincere le elezioni provinciali e governare la Provincia di Vibo Valentia.
mercoledì 20 agosto 2014
Documento Segreteria provinciale su rinnovo consiglio provinciale di Vibo Valentia
La segreteria provinciale del Partito Democratico di Vibo Valentia si è riunita oggi 20 agosto 2014 per discutere delle elezioni del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale di Vibo Valentia.
Sono stati in effetti convocati dal commissario della Provincia, Lucia Iannuzzi, i comizi elettorali in vista delle elezioni che si terranno domenica 28 settembre, presso il seggio che verrà costituito nella sala consigliare di Palazzo ex-Enel.
Per la prima volta, non saranno i cittadini a votare ma i consiglieri delle amministrazioni comunali della provincia. Si tratta, infatti, di elezioni di secondo livello e dovranno eleggere, tra i sindaci e consiglieri provinciali uscenti, il prossimo Presidente dell’amministrazione e i 10 componenti del consiglio provinciale.
Il Partito Democratico vibonese intende partecipare a questa tornata elettorale, con il proprio simbolo e con una lista di candidati aperta anche al contributo di espressioni civiche di centrosinistra al consiglio provinciale ed un candidato a Presidente.
La Segreteria Provinciale del Partito Democratico di Vibo Valentia, dopo ampia discussione sulla tematica oggetto dell’incontro, all’unanimità decide, quindi, di avviare una campagna di ascolto di tutte le sensibilità presenti all’interno del partito al fine di poter addivenire ad una soluzione il più possibile condivisa per la presentazione della Lista dei Consiglieri e del Candidato a Presidente della Provincia di Vibo Valentia.
Pertanto, già a partire dalle prossime ore il segretario Provinciale Michele Mirabello coadiuvato dal coordinatore della segreteria Enzo Insardà, incontrerà i rappresentanti e gli amministratori di tutte le espressioni del PD Vibonese con l’obiettivo di elaborare una o più proposte largamente condivise da sottoporre agli organismi dirigenti del partito.
In considerazione delle scadenze imminenti che la normativa impone, l’attività di consultazione sarà sicuramente a ritmo serrato e con una tempistica celere per rispettare i termini di presentazione delle candidature secondo le indicazioni e le determinazioni che proverranno dagli organismi dirigenti del partito.
La segreteria provinciale auspica che tutte le predette attività possano svolgersi in un clima di unità e condivisione e soprattutto di sano confronto costruttivo in considerazione del fatto che la priorità del Partito Democratico nella sua interezza è solo ed esclusivamente quella di produrre una proposta forte e unitaria che porti alla vittoria in questa campagna elettorale nuova nelle forme e nei modi ma ancor più importante nei contenuti per una ripresa immediata della nostra provincia e dei nostri territori.
lunedì 7 luglio 2014
PD Vibo : A Reggio Calabria festa della democrazia
Una bellissima domenica di democrazia quella di ieri a Reggio Calabria, l’altissima
affluenza alle primarie sottolinea ancora una volta la voglia di partecipazione
e condivisione che c’è tra la gente.
Il Pd trova la sintesi con l'unico sistema conosciuto quello di delegare le
scelte direttamente agli elettori, ora andiamo avanti con lo stesso metodo per
le elezioni regionali.
I nostri più sentiti auguri a Falcomatà, un grande in bocca al lupo, siamo convinti che la sua candidatura unirà tutte
le anime presenti nel Partito.
Buon lavoro inoltre al PD di Reggio Calabria, allestiamo adesso una squadra per vincere e
governare la città.
Michele Mirabello
segretario provinciale PD Vibo Valentia
sabato 5 luglio 2014
Ruffa e D'Agostino: Interrogazione Parlamentare di Censore e Bossio segnale di attenzione per Tropea e suo hinterland
"L'interrogazioni parlamentare
presentata dagli On. Censore e Bossio è un segnale di attenzione verso la città di Tropea e il suo hinterland - dichiara il segretario cittadino di Tropea Sandro D'Agostino.
Il disagio causato dall'interruzione della SP 17 e la voragine apertasi a Tropea in Loc. Gornella mi hanno spinto a chiedere l'intervento dei parlamentari del PD attraverso una missiva contenente anche tutta la documentazione in possesso dell'UTC del Comune di Tropea che descriveva le difficoltà che viva il nostro paese con l'interruzione creatasi in località Carmine. A distanza di pochi giorni avere un gesto di attenzione e collaborazione da parte dei parlamentari calabresi credo rappresenti una pagina di buona politica, di corretta collaborazione all'interno del Partito Democratico e fra istituzioni locali e nazionali. La speranza è che questo impegno possa tradursi presto in qualcosa di concreto. L'attenzione del Sindaco Rodolico nella risoluzione del grave disagio verificatosi è massima, tuttavia di tratta di reperire notevoli fondi. La strada della collaborazione fra istituzioni deve essere la guida per una diversa politica che porti Tropea fuori dall'isolamento e dalla disorganizzazione in cui l'abbiamo trovata".Anche Tania Ruffa della segretaria provinciale sottolinea la collaborazione tra circoli, segreteria provinciale e istituzioni nazionali: "Ringrazio gli On. Censore e Bruno Bossio chesi sono dimostrati attenti, sensibili e pronti a farsi carico delle preoccupazioni che con il segretario di Circolo del PD di Tropea abbiamo loro rappresentato. Continueremo ad essere vigili: se le istituzioni locali - Provincia e Regione - resteranno inerti dinanzi ad un gravissimo problema per il territorio vibonese siamo pronti a spostare la protesta sul piano nazionale.Era stato promesso infatti che i lavori sulla SP 17 sarebbero ripresi in questa settimana ma ancora non sono ancora iniziati e ciò è intollerabile".
Il disagio causato dall'interruzione della SP 17 e la voragine apertasi a Tropea in Loc. Gornella mi hanno spinto a chiedere l'intervento dei parlamentari del PD attraverso una missiva contenente anche tutta la documentazione in possesso dell'UTC del Comune di Tropea che descriveva le difficoltà che viva il nostro paese con l'interruzione creatasi in località Carmine. A distanza di pochi giorni avere un gesto di attenzione e collaborazione da parte dei parlamentari calabresi credo rappresenti una pagina di buona politica, di corretta collaborazione all'interno del Partito Democratico e fra istituzioni locali e nazionali. La speranza è che questo impegno possa tradursi presto in qualcosa di concreto. L'attenzione del Sindaco Rodolico nella risoluzione del grave disagio verificatosi è massima, tuttavia di tratta di reperire notevoli fondi. La strada della collaborazione fra istituzioni deve essere la guida per una diversa politica che porti Tropea fuori dall'isolamento e dalla disorganizzazione in cui l'abbiamo trovata".Anche Tania Ruffa della segretaria provinciale sottolinea la collaborazione tra circoli, segreteria provinciale e istituzioni nazionali: "Ringrazio gli On. Censore e Bruno Bossio chesi sono dimostrati attenti, sensibili e pronti a farsi carico delle preoccupazioni che con il segretario di Circolo del PD di Tropea abbiamo loro rappresentato. Continueremo ad essere vigili: se le istituzioni locali - Provincia e Regione - resteranno inerti dinanzi ad un gravissimo problema per il territorio vibonese siamo pronti a spostare la protesta sul piano nazionale.Era stato promesso infatti che i lavori sulla SP 17 sarebbero ripresi in questa settimana ma ancora non sono ancora iniziati e ciò è intollerabile".
Interrogazione a
risposta in commissione 5-03161
presentato da
CENSORE Bruno
testo di
Venerdì 4 luglio
2014, seduta n. 257
CENSORE e BRUNO
BOSSIO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere –
premesso che:
il tratto di costa della Provincia di Vibo Valentia
rappresenta l'area turistica più importante dell'intero territorio calabrese
per le eccellenze paesaggistiche ed ambientali e la maggiore presenza di
imprese operanti nel settore turistico-ricettivo;
gli eventi meteorologici dell'inverno scorso hanno provocato
numerose frane e smottamenti per tutta la lunghezza della ex statale 17 ed in
particolare nel tratto bivio Sant'Angelo di Drapia-Tropea, che ha determinato
la chiusura dell'accesso ad uno dei più importanti centri turistici non solo
della Calabria ma dell'intero Mezzogiorno;
le abbondanti precipitazioni verificatesi tra il 19 ed il 20
giugno scorso hanno provocato l'apertura di una voragine che ha interrotto
anche una delle principali strade di accesso al centro storico di Tropea in
località Gornella provocando, di fatto, l'isolamento del centro abitato;
in generale appaiono decisamente precarie le condizioni
della intera viabilità della zona costiera della provincia di Vibo Valentia, in
particolare nel tratto dove sono allocate le principali strutture turistiche e
ricettive tra Ricadi e Pizzo, a causa della presenza di manto stradale
dissestato, interruzioni e deviazioni, assenza di manutenzione e altro;
il recente taglio di treni unito alla mancanza di
collegamenti continui ed efficienti da e per l'aeroporto di Lamezia Terme ha
contribuito a rendere ancora più difficile la situazione della mobilità in
quest'area e proprio nel momento in cui sta per aprirsi la stagione estiva, con
il rischio di produrre danni irreparabili ad un settore già duramente colpito
dalla crisi di questi anni;
il comune di Tropea e la provincia di Vibo Valentia mancano
delle risorse necessarie persino per affrontare l'emergenza attraverso le procedure
di somma urgenza e denunciano la sostanziale impossibilità ad avere normali
relazioni istituzionali con la regione Calabria soprattutto dopo la crisi che
si è aperta in seguito alle dimissioni del presidente Scopelliti;
inoltre continuano a rimanere bloccate le risorse destinate
alla Calabria nell'ambito dell'Accordo di programma quadro per il recupero del
dissesto idrogeologico a causa di inspiegabili ritardi burocratici nel
perfezionamento della nomina del nuovo commissario –:
quali iniziative il Ministero intende assumere ai fini di
affrontare immediatamente l'emergenza che si è venuta a creare nell'area
turistica più importante della Calabria;
quali siano i motivi per i quali ancora non si procede
all'attuazione dell'Accordo di programma quadro per il recupero del dissesto
idrogeologico in Calabria che rappresenterebbe, senza alcun dubbio, una
importante risposta non solo all'emergenza ma anche l'avvio, finalmente, di una
prima fase di messa in sicurezza dell'intero territorio calabrese. (5-03161)
sabato 28 giugno 2014
Depurazione, Papillo: Emergenza infinita. Fogne scaricano nei fiumi e poi confluiscono in mare
Con l’arrivo della bella stagione si ripresenta in tutta la sua prepotenza uno di quei soliti annosi problemi che nel personalissimo dizionario della lingua Calabrese si suole chiamare emergenze: emergenza sanità; emergenza rifiuti; emergenza acqua potabile; emergenza depurazione». In una regione dove si vive prevalentemente di turismo e si aspettano i tre/quattro mesi estivi per risollevare il grafico di un’economia altrimenti sotto zero, Vitaliano Papillo, nella duplice veste di sindaco di Gerocarne e componente della segreteria vibonese del partito democratico, con delega all’ambiente, ripropone «all’attenzione di chi di competenza la questione della perenne inadeguatezza (leggasi assenza per molti centri) della depurazione, settore che, secondo alcuni dati diffusi lo scorso anno da Legambiente, vede la nostra regione al penultimo posto, dopo la Sicilia, con riferimento alla percentuale - 49,9% - di abitanti serviti da adeguato sistema di purificazione delle acque reflue.
Ed in Calabria, per non smentirsi mai, la maglia nera va alla provincia di Vibo, dove la percentuale scende al 40,9%, con la persistenza delle maggiori criticità nei centri dell’entroterra. Tra questi vanno annoverati in primis quelli della valle del Mesima, dove non esiste la benché minima presenza di impianti di depurazione e, dove questi vi sono, anche di recente realizzazione, non sono in funzione, con tutte le intuibili conseguenze in termini di qualità delle acque marine, dell’afflusso turistico e, in definitiva, della salute dei cittadini, costretti, loro malgrado, a convivere con le emergenze in salsa calabra, sintomo di costante inadeguatezza nella gestione della cosa pubblica. Esisteva, invero, per l’area in questione, un progetto da complessivi 11 milioni di euro per la realizzazione di un impianto consortile, presentato dal consorzio “Mesima 2”, comprendente 10 comuni ubicati sulla sponda sinistra dell’omonimo fiume (Acquaro, Arena, Dasà, Dinami, Gerocarne, Pizzoni, Sorianello, Soriano, Vallelonga e Vazzano). Ma l’iter sembra essersi arenato in quanto, per mancanza di fondi, la regione non ha finanziato il piano. Il tutto mentre centinaia di migliaia di euro, che potrebbero essere indirizzati allo scopo, vengono sistematicamente rispediti al mittente dell’Ue».
Una criticità non più tollerabile, secondo il giovane amministratore e dirigente politico, per il quale «è inimmaginabile che in una terra che vive di turismo le fogne continuino a scaricare nei fiumi e questi a confluire in mare ed è, pertanto, necessario che ci si adoperi al più presto per ridare slancio ad un turismo regionale che, rispetto alle sue reali potenzialità, langue e riconsegnare credibilità ad una regione che non può continuare a vivere nell’”emergenza”. Perché di emergenza non si vive, si muore.
Vitaliano Papillo Responsabile Ambiente PD Provinciale
domenica 22 giugno 2014
sabato 21 giugno 2014
Ruffa e D'Agostino: Quale sviluppo senza infrastrutture?
Turismo e infrastrutture sono due
termini che viaggiano di pari passo.
Non può esserci turismo senza
mobilità perché le carenze infrastrutturali compromettono le potenzialità
turistiche di un territorio; senza adeguati collegamenti lo sviluppo diventa
impossibile.
Il motore trainante dell’economia
calabrese è costituito da questo settore, nonostante la mancanza di infrastrutture
renda l’intero sistema compromesso da evidenti problematiche.
La zona costiera della provincia
di Vibo Valentia, da Ricadi a Pizzo, si trova ad oggi in una situazione di
emergenza: strade dissestate o bloccate ed il più delle volte impresentabili
poiché invase da erbacce e buche, treni dimezzati, mancanza di collegamenti da
e per aeroporto di Lamezia Terme.
In particolare tutte le arterie
principali dell’hinterland tropeano sono interessate da continue frane e
smottamenti che rendono difficile, se non al limite dell’impossibile, l’arrivo
alla cittadina stessa.
Un esempio eclatante è
rappresentato dalla Strada Provinciale 17 nel tratto bivio Sant’Angelo di
Drapia – Tropea la quale, risulta interdetta da mesi . Arteria di collegamento fondamentale,
per tutto il Vibonese e la perla del Tirreno, che rischia di dover interessare
anche gli Uffici della Procura della Repubblica di Vibo Valentia in quanto
destinata ad ospitare una discarica abusiva di rifiuti.
Già in precedenza l’ex sindaco
del Comune di Drapia, Alessandro Porcelli, aveva partecipato a vari incontri
con il commissario straordinario della Provincia di Vibo Valentia Ciclosi (
incentivando il tutto anche con una Petizione Popolare per chiedere la
riapertura immediata della sopracitata), il quale aveva promesso un intervento
urgente almeno per tamponare l’intensificarsi del traffico nella stagione
estiva, intervento mai iniziato.
La stagione estiva è iniziata ma
nessun intervento è stato posto in essere.
Questo comporta, non solo un
pericolo per tutti i cittadini che si vedono costretti a percorrere strade
secondarie non adeguatamente sicure ma anche un
problema economico per tutti i comuni limitrofi e per Tropea stessa, la
quale viene sostanzialmente estromessa dal circuito turistico. La ricaduta sul
territorio potrebbe essere devastante anche per le ripercussioni in termini di
occupazione che si avrebbero nell’ipotesi in cui la stagione estiva non sia in
grado di assicurare un elevato standard di presenze di villeggianti.
Le altra vie di collegamento
della zona risultano dissestate e quasi impraticabili; basti pensare alla SP20
che collega il territorio di Ricadi con Monte Poro e Vibo Valentia città.
La nostra preoccupazione aumenta ancor
di più dopo le annunciate dimissioni del Commissario Ciclosi, il quale ha
dichiarato di voler lasciare la guida dell’ente provinciale per svariati motivi.
Questo significa effetto domino e
blocco di molti settori.
Come può un territorio come il
nostro affrontare una stagione turistica in queste condizioni? Come può un
territorio che deve essere il cuore pulsante dell’intera economia calabrese
accogliere in queste condizioni turisti che provengono da tutto il mondo?
Sappiamo bene che i fondi
stanziati per il dissesto idrogeologico sono al momento bloccati dopo il
termine del mandato del Commissario regionale Percolla, sappiamo che in questi
anni i progetti avanzati e portati a termine sono stati pochissimi (e vorremmo
anche delle risposte in merito),
sappiamo che la provincia di Vibo Valentia è in dissesto e la Regione è commissariata
ma non possiamo assistere inermi al crollo dell’intera economia della nostra
zona. Non possiamo accettare che le politiche scellerate attuate in questi anni
colpiscano l’assetto economico e anche l’incolumità dei cittadini, i quali si
vedono costretti a percorrere giornalmente strade non praticabili. Non è
sopportabile la lontananza di queste istituzioni dal problema che il territorio
sta vivendo.
La Regione Calabria e quel che
resta della Provincia di Vibo Valentia non
possono rimanere inerti poiché le responsabilità di un territorio che, con
l’estate ormai alle porte, si presenta devastato ed abbandonato sono da
addebitare esclusivamente a questi Enti. Confidiamo in un sussulto di dignità
per avere, prima che sia troppo tardi, risposte su interventi concreti ed
immediati che possano garantire il dignitoso avvio della stagione estiva.
Nella triste consapevolezza che questo appello resterà inascoltato, siamo
comunque determinati a portare avanti una campagna di informazione affinché il
governo nazionale possa attivare i propri poteri di controllo e porre fine ad
un’inerzia drammatica, destinata a ripercuotersi, come troppo spesso accade,
unicamente sui cittadini del nostro territorio.
Tania Ruffa, Segreteria
Provinciale PD Vibo Valentia
Sandro D’Agostino, Segretario Circolo
PD Tropea
venerdì 20 giugno 2014
Canduci: Subito finanziamenti per far partire Piano contro violenza di genere
L’esempio è forse minimalista se non banale ma mi ha colpito,
navigando sul web, la posizione che ha preso una cantante, neppure troppo
famosa, sto parlando di Giusy Ferreri, che si spende per la causa contro il
“femminicidio” vestendosi da bambola. Mutuando la performance della più famosa
Emma che ha percorso prima di lei questa strada di testimonianza. La Ferreri ha
fatto di più. Ha dedicato al tema in questione l’ultimo singolo, dal titolo “La
bevanda ha un retrogusto amaro”, affrontando in chiave grottesca il tema della
violenza sulle donne e in particolare quello della cosiddetta droga dello
stupro, ovvero il fenomeno sempre più diffuso dell’assunzione inconsapevole di
stupefacenti finalizzata alla violenza sessuale. Insomma, ci sono tanti modi
per dibattere questa materia e ogni contributo è necessario per tenere vivo
l’argomento, per alimentarlo in termini di attenzione, consapevolezza, allerta
sociale, complicità di genere.
Il termine il
“femminicidio”, lo ricordo a me stessa, è stato coniato dal legislatore per
dare una determinata forma propria a questa tipologia di reato, distinguendolo
dall’omicidio in genere, per poter sanzionare il reato in maniera più adeguata.
La parola “femminicidio”, nasce per indicare l’omicidio della donna in
quanto donna, quindi non solo moglie o ex partner, ma anche
ragazze uccise dai padri, ad esempio perché rifiutano un matrimonio imposto;
donne uccise dall’AIDS contratto da un partner sieropositivo; le prostitute
uccise da clienti troppo pretenziosi. E siamo nel Terzo Millennio.
Una parola che spesso preceduta da un’altra parola: “stalking”, che
molte vole ne è il corollario. Infatti continuano a crescere i dati di reati di
stalking sia su scala nazionale quanto locale, dati che diventano ancor più
preoccupanti quando si trasformano in un vero e proprio crimine nei confronti
della donna. Sicché le parole, “stalking” e “femminicidio” oramai sono entrate
nel nostro vocabolario quotidiano ma a volte utilizzate erroneamente senza
conoscere fino in fondo le implicazioni penali previste dalla legge per questi
due reati.
Il
giorno delle festa della donna il ministero dell’Interno ha diffuso alcuni
dati: dai 528 omicidi del 2012 si è passati ai 501 del 2013, mentre per i
femminicidi, all’opposto, dai 159 registrati due anni fa si è arrivati l’anno
scorso a quota 177, quasi uno ogni tre giorni. Lo stesso conferma l’Eures, che
ha recentemente pubblicato un rapporto sull'omicidio volontario. Dal dossier
emerge come nel contesto familiare e affettivo la vittima sia principalmente
donna (61,1%), di età compresa tra i 25 e i 54 anni. Mentre il killer in oltre
9 casi su 10 è un uomo.
Per
fare quella rivoluzione culturale necessaria è necessario rifinanziare centri e
associazioni che si occupano della questione, come ammonì anche l’Europa con la
Convenzione del 7 aprile 2011 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza
nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata in
Italia il 19 giugno scorso.
Così nell’agosto dello scorso anno del 2013 è stato approvato un altro decreto tramite cui si prevede anche un finanziamento “per la realizzazione di azioni a sostegno delle donne vittime di violenza”. Dieci milioni per il 2013. Ma non basta: governo e Parlamento sembravano voler fare realmente sul serio, e allora è stata inserita un’ulteriore norma nella legge di stabilità 2014, attraverso cui si è incrementato il fondo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Un finanziamento significativo per far partire il “Piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere”.
Ma all’oggi i fondi del piano non sono stati stanziati visto che manca l'ok del “ministro delegato per le pari opportunità”. Aspetto come donna e come dirigente provinciale del Pd risposte dal premier Matteo Renzi sull’argomento.
Così nell’agosto dello scorso anno del 2013 è stato approvato un altro decreto tramite cui si prevede anche un finanziamento “per la realizzazione di azioni a sostegno delle donne vittime di violenza”. Dieci milioni per il 2013. Ma non basta: governo e Parlamento sembravano voler fare realmente sul serio, e allora è stata inserita un’ulteriore norma nella legge di stabilità 2014, attraverso cui si è incrementato il fondo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Un finanziamento significativo per far partire il “Piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere”.
Ma all’oggi i fondi del piano non sono stati stanziati visto che manca l'ok del “ministro delegato per le pari opportunità”. Aspetto come donna e come dirigente provinciale del Pd risposte dal premier Matteo Renzi sull’argomento.
MARIA
CANDUCI
Assemblea provinciale PD Vibo Valentia
mercoledì 18 giugno 2014
Documento su situazione Provincia di Vibo Valentia
Il Paese vive una crisi economica e sociale profonda,
che colpisce il lavoro, l’impresa, le famiglie, soprattutto i giovani.
Anche le difficoltà della politica e il distacco dei
cittadini dai partiti e dalle istituzioni sono legati a una crisi con aspetti e
profondità non conosciuti, che ha scosso istituzioni, messo alla prova governi,
destabilizzato sistemi politici.
Se, dunque, la politica vuole riacquistare credibilità
deve tornare a essere propositiva, non rimanere in circuiti autoreferenziali ma
parlare dei problemi, mettere in moto opportunità per fornire risposte
concrete.
Da queste riflessioni nasce il presente documento elaborato dalla
Segreteria provinciale e dagli amministratori locali del Pd facendo seguito
alla Conferenza dei Sindaci che si è svolta giovedì 12 giugno 2014, convocata
dal Commissario Dott.Mario Ciclosi presso la sala consiliare
dell’Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia
La situazione
sociale, politica e amministrativa in cui attualmente versa la Provincia di
Vibo Valentia richiede una attenta analisi, il più oggettiva possibile, di
tutta una serie di problematiche vissute dall’intero territorio provinciale di
Vibo Valentia nonché dalla stessa Amministrazione Provinciale.
In qualità, pertanto, di amministratori locali
(Sindaci, Assessori e Consiglieri Comunali) di questo territorio nonché di
dirigenti del Partito Democratico abbiamo inteso ed intendiamo portare alla attenzione
del Commissario Prefettizio Dott. Ciclosi alcune criticità riscontrate nella
gestione dell’Ente Provincia che inevitabilmente si riflettono sull’intero
tessuto sociale, culturale economico e politico di questo nostro territorio.
Fatte queste doverose premesse, non si può più evitare
di mettere in evidenza come alcune scelte strategiche poste in essere da chi
ormai da quasi due anni è stato chiamato ad amministrare la nostra Provincia
hanno avuto ripercussioni devastanti per tutto il territorio.
La
dichiarazione del dissesto economico-finanziario, attuata senza alcun tentativo
concreto di intraprendere strade alternative quale il piano di riequilibrio
finanziario pluriennale ( art.243 bis TUEL) o l’utilizzo dell’ anticipazione di
liquidità prevista dal DL n°35/2013 dimostrano una gestione della cosa pubblica
senza alcun sentimento per questo territorio ma meramente burocratica.
Siamo
assolutamente convinti che una decisione così forte imponeva un coinvolgimento
e un confronto con tutti gli amministratori locali oltre che una più
approfondita valutazione delle conseguenze che, puntualmente, si sono poi
verificate sul territorio provinciale, caratterizzato da un’economia già
fortemente depressa per le già troppe emergenze socio economiche ed
occupazionali in atto.
Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria,
sulla viabilità piuttosto che in tutti gli altri ambiti di competenza
provinciale, ad oggi non è dato sapere se e quando saranno effettuati e questo
con ulteriore e grave pregiudizio di quello che potrebbe essere il buon esito
di una stagione turistica estiva alle porte e già seriamente messa in pericolo
dalle emergenze igienico sanitarie in atto ( rifiuti e acqua potabile…).
Se a questo aggiungiamo per ultimo, ma non da ultimo,
il blocco della Stazione Unica Appaltante, che nonostante le rassicurazioni
fornite in conferenza continua ahinoi a perdurare, allora la gravità della
situazione emerge nella sua più assoluta interezza.
In un momento storico in cui il Governo con un
ulteriore decreto impone agli Enti Locali, con decorrenza 1 luglio 2014, a
ricorrere per l’acquisto di beni servizi e forniture obbligatoriamente a Consip
o Centrali Uniche di Committenza, l’Amministrazione Provinciale decide, ancora
una volta senza consultazione e coordinamento con gli amministratori locali e
la Prefettura di Vibo Valentia, di bloccare e/o sospendere sine die le attività
della Stazione Unica Appaltante, in assoluto contrasto sia con il Protocollo di
Intesa approvato e siglato con glia altri EE.LL della Provincia e ancor di più
con le disposizioni normative vigenti.
Le carenze organizzative dell’Ente Provincia,
determinate anche da una programmazione dei fabbisogni del personale
dimostratasi ad oggi inadeguata alle reali esigenze dell’Ente, non possono assolutamente
pregiudicare e/o rallentare il corretto e rapido svolgimento di procedure
amministrative già avviate ed in corso di definizione, pregiudicando inoltre il
buon esito di gare ed il rispetto delle tempistiche imposte da bandi comunitari
e regionali, pena la decadenza dai finanziamenti assegnati ai comuni della
provincia o alle istituzioni scolastiche.
Né tanto meno è ammissibile che una definizione
strettamente ragionieristica e poco attenta della dotazione organica dell’Ente
Provincia possa mettere a rischio la tranquillità di qualche centinaio di famiglie
che ad oggi possono contare su una unica entrata che è quella dello stipendio
mensile, anche quest’ultimo ormai non
più garantito sempre dalla stessa amministrazione provinciale.
Amministrare
la cosa pubblica è una missione oramai e significa ancor di più assumersi
responsabilità per il bene della collettività, attivandosi prontamente per dare
risposte alle istanze di territori, dipendenti e cittadini, di cui si conoscono
i nomi, le storie personali ei reali bisogni.
Tutto quanto sopra esposto, in un’ottica di una
chiara, trasparente e completa
informazione, impone che questa Amministrazione Provinciale effettui un radicale
cambio di rotta al fine di riuscire a dare risposte concrete e non solo tagli
ai cittadini di questa provincia che di emergenze ne vivono già troppe
quotidianamente e che non vogliono assolutamente vedersi ulteriormente
depauperati di altri servizi ed
ulteriormente impoveriti da scelte amministrative non adeguate a ciò che il
tessuto economico e sociale richiede, sempre nel più ampio rispetto della legge
e dei ruoli che ognuno ricopre.
Ribadendo ulteriormente la necessità che siano messe
in atto scelte programmatiche serie e concrete per dare risposte immediate al Nostro
territorio, chiediamo al Commissario Prefettizio della Provincia di Vibo
Valentia di attivare immediatamente tutte le azioni necessarie a dare riscontro
e soluzione alle problematiche sopra evidenziate.
Inoltre, visto quanto disposto dalla Legge Del Rio 56/2014 in tema di disposizioni su provincie
e di elezione degli organismi statutari di questi Enti, chiediamo al
Commissario Ciclosi di procedere immediatamente con tutti gli adempimenti
necessari al fine di consentire lo svolgimento delle elezioni del Presidente
della Provincia e del nuovo Consiglio Provinciale cosi come previsto dalla
sopra citata legge 56/2014, oltre che l’insediamento dell’Assemblea dei
Sindaci, organismi istituzionali questi che saranno chiamati ad amministrare la
Provincia di Vibo Valentia nell’immediato futuro.
La Segreteria Provinciale di Vibo Valentia del Partito Democratico
Sanità: Alfonsino Grillo folgorato sulla via di Damasco?
Il tempo si
sa, guarisce tutte le ferite, aiuta a
riflettere, a valutare gli errori commessi, a fare analisi. C’è a chi non basta una vita e a chi bastano
pochi giorni….siamo contenti infatti che gli esponenti vibonesi del
centrodestra siano ritornati finalmente sulla retta via , evidentemente sono
stati folgorati sulla via di Damasco.
Vogliamo
ricordare come fino a dieci giorni fa in piena campagna elettorale , con
Scopelliti candidato alle Europee, i Consiglieri regionali Grillo e Salerno
continuavano a pontificare sulle grandi opere in materia sanitaria del
Governatore dimissionato.
Lo stesso
Scopelliti, ricordiamo, ha partecipato ad una conferenza stampa nella sala
consiliare del comune di Vibo, facendo un elenco delle buone opere fatte nella
nostra provincia in materia di sanità
Bene,
passata la campagna elettorale è passata la “ buona politica sanitaria”?
Oggi Grillo
si reca a far visita al Ministro Lorenzin , con "una sparuta
minoranza", per sottoporre alla sua attenzione i disagi (ed il dramma)
della sanità vibonese.
Le domande
ora sono due, si sbagliava prima ( cosa che noi sappiamo da tempo) o si sbaglia
adesso?
Ma
soprattutto, dove è stato in questi 5 anni, visto che la sanità in base alla
Riforma del Titolo V è di competenza regionale, mentre Scopelliti attuava il
piano di rientro, facendo tagli senza logica?
Dove è stato
mentre noi sottoponevamo i problemi ai commissari dell’Asp e al Prefetto?
Dove è stato
mentre noi insieme ai cittadini partecipavamo alle manifestazioni in difesa dei piccoli
ospedali a Tropea e Serra San Bruno?
Grillo forse
si sta già preparando per la campagna elettorale delle prossime regionali, ma
si sa le bugie hanno le gambe corte, gli
esponenti del centrodestra vibonese la smettano di prendere in giro i cittadini
e la smettano di giocare con i drammi della gente.
Federazione
Provinciale PD Vibo Valentia
mercoledì 11 giugno 2014
mercoledì 4 giugno 2014
Rifiuti tossici, Papillo: «Si agisca in fretta per tutelare luoghi e residenti»
La recente desecretazione delle note dei servizi segreti italiani riguardanti il traffico illecito di rifiuti tossici e radioattivi sotterrati, a partire dagli anni ’90, in vari punti della Calabria, ed in modo particolare nelle Serre Vibonesi, rende reali le varie “leggende metropolitane” circolate in questi decenni in diversi centri della nostra provincia, palesando, se ve ne fosse bisogno, le cause dei disparati casi di tumore in paesi apparentemente salubri e facendo accapponare la pelle circa le conseguenze future determinate dal perdurare di questo stato di cose, se non si provvede immediatamente ad una corretta ed adeguata bonifica dei luoghi». Ad esprimere tali reali ed atroci timori è il responsabile all’ambiente del Pd vibonese, Vitaliano Papillo, che invita le autorità competenti «a far luce su un caso su cui, stranamente, in pochi sembra si stiano esprimendo, in una regione che, perennemente afflitta da “emergenze” che durano secoli, si trova a vedere palesata questa nuova ed inquietante verità su cui non si può e non si deve tergiversare oltre. Alla diffusione della notizia avrebbe dovuto rivoltarsi mezza Calabria, ed invece tutto tace e nessuno pare muoversi. Per molti anni la nostra regione – prosegue Papillo – è stata la pattumiera dell’Italia centro settentrionale e dell’Europa e lo stato, che sapeva, ha sempre negato un evidenza di cui, a livello locale, erano gli svariati casi di tumore a parlare. Adesso che, però, anche i cittadini sanno e temono seriamente per la loro salute, è ora che finalmente si tiri fuori la testa da sotto la sabbia e si agisca per eliminare ulteriori rischi per la salute umana, minata da uomini senza scrupoli e freni morali che chissà cosa hanno nascosto sotto i nostri piedi venti anni fa». In questa prospettiva, inoltre, Papillo sprona ad andare oltre i servizi segreti ed indagare anche su altri centri in aggiunta a quelli indicati nelle carte del Sisdi e del Sismi, «poiché non è normale l’alta incidenza di neoplasie e malattie oncologiche in aree in cui, per le loro caratteristiche ambientali, si dovrebbe scoppiare di salute». E, proprio in questo frangente, «ripugnante è da considerarsi il comportamento della regione Calabria che, se si esclude un accenno di avvio di discussione sull’argomento intrapreso dalla giunta Loiero nel 2010, non ha mai istituito uno strumento indispensabile come può essere un’anagrafe dei tumori, che permetta di tenere sotto controllo la malattia, rendendo note le incidenze nelle varie zone, le tipologie patologiche, l’età, il sesso e quant’altro di utile per ottenere un quadro chiaro, capirne le cause ed eseguire un intervento fondato su dati di fatto». L’auspicio, pertanto, è che «la regione acceleri l’iter che deve portare alla costituzione di un registro tumori che può rappresentare un ottimo punto di partenza per una seria ed adeguata azione. A questo devono essere sensibili tutti i sindaci e gli amministratori che, in base ai morti nei loro centri, nutrono anche il benché minimo dubbio che qualcosa di strano ci sia nel loro territorio». E questo in quanto «ciò che si verifica da queste parti è qualcosa di simile, se non peggiore, a quanto avvenuto nella terra dei fuochi, per cui il tempo dell’inerzia è finito ed è giunta l’ora di agire.
Vitaliano Papillo - responsabile ambiente segreteria provinciale Partito democratico
domenica 1 giugno 2014
Decreto #ArtBonus: ecco il testo completo
MISURE URGENTI
PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE DELLA NAZIONE E PER LO SVILUPPO DELLA
CULTURA
Art. 1
(ART-BONUS-Credito di imposta per favorire
le erogazioni liberali a sostegno della cultura)
1. Per le
erogazioni liberali in denaro effettuate nei tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013,
per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali
pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di
appartenenza pubblica e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e
il potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di
enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente
attività nello spettacolo, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli
15, comma 1, lettere h) e i), e 100, comma 2, lettere f) e g), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e spetta un credito d’imposta, nella
misura del:
a) 65 per cento delle erogazioni liberali
effettuate in ciascuno dei due periodi d’imposta
successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013;
b) 50 per cento delle erogazioni liberali
effettuate nel periodo d’imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2015.
2. Il credito
d’imposta spettante ai sensi del comma 1
è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei
limiti del 15 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito
d’impresa nei limiti del 5 per mille dei
ricavi annui.
Il credito d’imposta è ripartito in
tre quote annuali di pari importo. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 40, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. Ferma
restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti
titolari di reddito d’impresa il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
4. Al credito
d’imposta di cui al presente articolo
non si applicano i limiti di cui all’articolo 1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
5. I soggetti
beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1 comunicano mensilmente
al Ministero dei beni e delle attività culturali e
del turismo l’ammontare delle erogazioni liberali
ricevute nel mese di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell’utilizzo delle
erogazioni stesse, anche con un’apposita
sezione nei propri siti web istituzionali. Sono fatte salve le disposizioni del
Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
6. L’articolo 12 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,
convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 è abrogato. Con il regolamento di organizzazione del Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui all’articolo 14, comma 3, del presente decreto, si individuano,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle
dotazioni organiche definite in attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, apposite
strutture dedicate a favorire le elargizioni liberali tra i privati e la
raccolta di fondi tra il pubblico.
7. Ai maggiori
oneri derivanti dalla concessione del credito d’imposta di cui
al presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 17.
Art. 2
(Misure urgenti
per la semplificazione delle procedure di gara e altri interventi urgenti per
la realizzazione del Grande Progetto Pompei)
1.
Agli affidamenti di contratti in attuazione del Grande Progetto Pompei,
approvato dalla Commissione europea con la Decisione n. C(2012) 2154 del 29
marzo 2012, si applicano, al fine di accelerare l’attuazione degli interventi
previsti, le seguenti disposizioni:
a)
il Direttore generale di progetto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 8
agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013,
n. 112, può avvalersi dei poteri previsti dall’articolo 20, comma 4, secondo
periodo, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, fatti salvi gli effetti del
protocollo di legalità stipulato con la competente Prefettura – Ufficio
territoriale del Governo;
b)
la soglia per il ricorso alla procedura negoziata di cui all’articolo 204 del
Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive modificazioni, è elevata a 3,5 milioni di euro;
c)
in deroga alla disposizione dell’articolo 48, comma 2, del Codice dei contratti
pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, il Direttore generale
di progetto procede all’aggiudicazione dell’appalto anche ove l’aggiudicatario
non abbia provveduto a fornire, nei termini di legge, la prova del possesso dei
requisiti dichiarati o a confermare le sue dichiarazioni; nel caso in cui
l’aggiudicatario non provveda neppure nell’ulteriore termine a tal fine
assegnatogli dal Direttore generale di progetto il contratto di appalto è
risolto di diritto, l’amministrazione applica le sanzioni di cui all’articolo
48, comma 1, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n.
163 del 2006 e procede ad aggiudicare l’appalto all’impresa seconda
classificata;
d)
è sempre consentita l'esecuzione di urgenza di cui all’articolo 11, comma 12,
del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del
2006, anche durante il termine dilatorio e quello di sospensione obbligatoria
del termine per la stipulazione del contratto di cui ai commi 10 e 10-ter del medesimo articolo, atteso che la
mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara
determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a
soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari; in deroga alle
disposizioni dell’articolo 153 del decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207, la consegna dei lavori avviene immediatamente dopo la
stipula del contratto con l’aggiudicatario, sotto le riserve di legge;
e)
il Direttore generale di progetto può revocare in qualunque momento il
responsabile unico del procedimento al fine di garantire l’accelerazione degli
interventi e di superare difficoltà operative che siano insorte nel corso della
realizzazione degli stessi; può altresì attribuire le funzioni di responsabile
unico del procedimento anche ai componenti della Segreteria tecnica di cui al
comma 5;
f)
in deroga all’articolo 205 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo n. 163 del 2006, le percentuali ivi stabilite nei commi 2, 3 e 4
per gli interventi in variazione del progetto sono elevate al trenta per cento;
g)
in deroga agli articoli 10, comma 6, e 119 del Codice dei contratti pubblici di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché dell’articolo 9,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, il
responsabile del procedimento può sempre svolgere, per più interventi, nei
limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista
o di direttore dei lavori;
h)
in deroga all’articolo 112 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché alle disposizioni contenute nella
Parte II, Titolo II, Capo II del decreto del Presidente della Repubblica n. 207
del 2010, la verifica dei progetti è sostituita da un’attestazione del
responsabile unico del procedimento di rispondenza degli elaborati progettuali
ai documenti di cui all'articolo 93, commi 1 e 2, del predetto Codice, ove
richiesti, e della loro conformità alla normativa vigente.
2. Il comando presso la struttura di
supporto al Direttore generale di progetto nell’ambito del contingente di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, non è assoggettata al
nulla osta o ad altri atti autorizzativi dell’amministrazione di appartenenza.
3. Al comma 5
dell’articolo 1 del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 ottobre 2013, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il
terzo periodo è sostituito dal seguente: “Con
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2 è
prevista l’istituzione di un Comitato di gestione con il compito di approvare,
ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, la proposta presentata dal Direttore
generale di progetto, di cui al comma 6, di un “Piano strategico” per lo
sviluppo delle aree comprese nel piano di gestione di cui al comma 4.”;
b)
al
quarto periodo, le parole: “svolge anche
le funzioni di “Conferenza di servizi permanente”, ed”, sono soppresse;
c)
il
quinto e sesto periodo sono sostituiti dai seguenti: “L’approvazione del piano da parte del Comitato di gestione produce gli
effetti dell’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dell’articolo
14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’articolo 2, comma 203,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e sostituisce ogni altro adempimento e
ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione o atto di assenso comunque
denominato necessario per la realizzazione degli interventi approvati.”.
4. Resta fermo
il disposto dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.
5. Per accelerare la progettazione
degli interventi previsti nell’ambito del Grande Progetto Pompei, al fine di
rispettare la scadenza del programma, è costituita una segreteria tecnica di
progettazione presso la Soprintendenza
Speciale per i Beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, composta da non più di 20 unità
di personale, alle quali possono essere conferiti, in deroga ai limiti
finanziari previsti dalla legislazione vigente, incarichi di collaborazione, ai
sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
per la durata massima di 12 mesi, entro i limiti di spesa di 900.000 euro, per
la partecipazione alle attività progettuali e di supporto al Grande Progetto
Pompei, secondo le
esigenze e i criteri stabiliti dal Direttore generale di progetto d’intesa con
il Soprintendente Speciale per i Beni archeologici di Pompei, Ercolano e
Stabia.
6. Per
l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, nel limite massimo di 400.000 euro per l’anno 2014, si
fa fronte con le risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza Speciale
per i Beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia. Per l’anno 2015, nei
limiti di 500.000 euro, si provvede ai sensi dell’articolo 17.
Art. 3
(Misure
urgenti per la tutela e la valorizzazione del complesso della Reggia di Caserta)
1.
Entro il 31 dicembre 2014 è predisposto il Progetto di riassegnazione degli
spazi dell’intero complesso della Reggia di Caserta, comprendente la Reggia, il
Parco reale, il Giardino “all’inglese”, l’Oasi di San Silvestro e l’Acquedotto
Carolino, con l’obiettivo di restituirlo alla sua destinazione culturale,
educativa e museale. A tal fine, entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto è nominato, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività
culturali e del turismo, un commissario straordinario. Il commissario è
nominato tra esperti di comprovata competenza, anche provenienti dai ruoli del
personale dirigenziale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo o delle altre amministrazioni statali e dura in carica fino al 31
dicembre 2014.
2.
Ferme restando le attribuzioni della Soprintendenza speciale per il patrimonio
storico, artistico ed etno-antropologico e per il polo museale della città di
Napoli e della Reggia di Caserta e delle altre amministrazioni in ordine alla
gestione ordinaria del sito, il commissario di cui al comma 1, consegnatario
unico dell’intero complesso, svolge i seguenti compiti:
a) convoca
riunioni tra tutti i soggetti pubblici e privati che operano negli spazi del
complesso della Reggia, anche allo scopo di verificare la compatibilità delle
attività svolte con la destinazione culturale, educativa e museale del sito;
b) coordina i
soggetti di cui alla lettera a) e lo
svolgimento di tutte le attività in essere negli spazi del complesso della
Reggia al fine di garantire la realizzazione del Progetto di cui al comma 1;
c) gestisce gli
spazi comuni del complesso della Reggia, monitorandone l’uso da parte dei
soggetti di cui alla lettera a);
d) predispone
entro il 31 dicembre 2014, d’intesa con la Soprintendenza speciale per il
patrimonio storico, artistico ed etno-antropologico e per il polo museale della
città di Napoli e della Reggia di Caserta, con l’Agenzia del Demanio e con il
Ministero della Difesa, il Progetto di riassegnazione e di restituzione degli
spazi del complesso della Reggia alla loro destinazione culturale, educativa e
museale. A tal fine si avvale anche dei giovani tirocinanti del progetto “Mille
giovani per la cultura” di cui l’articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. Il Progetto è approvato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei
beni e delle attività culturali e del turismo.
3.
Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 è
definito il compenso del commissario, nel rispetto di quanto previsto
dall’articolo 23-ter del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e successive modificazioni, e ne sono ulteriormente specificati i
compiti nell’ambito di quelli indicati al comma 2. All’onere derivante dal
presente comma si provvede, nei limiti di 50.000 euro, ai sensi dell’articolo 17.
Art.
4
(Disposizioni urgenti per la
tutela del decoro dei siti culturali)
1.
Il comma 1-bis dell’articolo 52 del Codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aggiunto
dall’articolo 4-bis del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito,
con modificazioni, dalla legge di conversione 7 ottobre 2013, n. 112, è
rinominato a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto “1-ter”.
Al fine di rafforzare le misure di tutela del decoro dei siti culturali e anche
in relazione al comma 5 dell’articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo 2010,
n. 59, di attuazione della
direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre
2006 relativa ai servizi nel mercato interno, al comma 1-ter dell’articolo 52 del Codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come rinominato
dal presente articolo, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In
particolare, i competenti uffici territoriali del Ministero e i Comuni avviano
procedimenti di riesame, ai sensi dell’articolo 21-quinquies della legge 7
agosto 1990, n. 241, delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico
che risultino non più compatibili con le esigenze di cui al presente comma,
anche in deroga a eventuali disposizioni regionali adottate in base
all’articolo 28, commi 12, 13 e 14, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114, e successive modificazioni, nonché in deroga ai criteri per il rilascio e
il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree
pubbliche e alle disposizioni transitorie stabilite nell’intesa in sede di
Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno
2003, n. 131, prevista dall’articolo
70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante attuazione
della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
12 dicembre 2006 relativa
ai servizi nel mercato interno. In caso di revoca del titolo, ove non
risulti possibile il trasferimento dell’attività commerciale in una
collocazione alternativa equivalente in termini di potenziale remuneratività,
al titolare è corrisposto da parte dell’amministrazione procedente l’indennizzo
di cui all’articolo 21-quinquies, comma 1, secondo periodo, della legge 7
agosto 1990, n. 241, nel limite massimo di un dodicesimo del canone annuo
dovuto”.
2.
Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Art.
5
(Disposizioni urgenti in materia
di organizzazione e
funzionamento delle fondazioni
lirico-sinfoniche)
1.
All’articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1,
lettera g), è aggiunto, in fine, il
seguente periodo:
“Nelle
more della definizione del procedimento di contrattazione collettiva nel
settore lirico-sinfonico di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 aprile
2010, n.64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100,
le fondazioni lirico-sinfoniche che hanno presentato il piano di risanamento ai
sensi del presente articolo possono negoziare ed applicare nuovi contratti
integrativi aziendali, compatibili con i vincoli finanziari stabiliti dal
piano, purché tali nuovi contratti prevedano l’assorbimento senza ulteriori
costi per la fondazione di ogni eventuale incremento del trattamento economico
conseguente al rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) e
ferma restando l'applicazione del procedimento di cui al comma 19 in materia di
autorizzazione alla sottoscrizione
degli accordi in caso di non conformità dei contratti aziendali con il
contratto nazionale di lavoro;”;
b) il comma 13 è
sostituito dal seguente:
“13. Per il personale eventualmente
risultante in eccedenza all'esito della rideterminazione delle dotazioni
organiche di cui al comma 1, alle fondazioni di cui al medesimo comma, fermo
restando il divieto di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato, è
estesa l’applicazione dell'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, ivi comprese le disposizioni in materia di liquidazione del trattamento
di fine rapporto comunque denominato e
dell'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prendendo a
riferimento i requisiti di accesso al pensionamento anteriori alla disciplina
dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il personale
amministrativo e tecnico dipendente a tempo indeterminato alla data di entrata
in vigore del presente decreto che risulti ancora eccedente, è assunto a tempo
indeterminato, tramite procedure di mobilità avviate dalla fondazione, dalla
società Ales S.p.A., in base alle proprie esigenze produttive nei limiti della
sostenibilità finanziaria consentita dal proprio bilancio e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, previa prova d’idoneità finalizzata
all’individuazione dell’inquadramento nelle posizioni disponibili, applicando
al personale assunto la disciplina anche sindacale in vigore presso Ales
S.p.A.”;
c) al comma 15,
alinea, le parole: “30 giugno 2014”
sono sostituite dalle seguenti: “31
dicembre 2014”;
d) al comma 15,
lettera a), numero 5), sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: “Continuano
ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 14 del
decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.”;
e) il comma 16 è
sostituito dal seguente:
“16. Le nuove disposizioni statutarie si
applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2015. La decorrenza può comunque essere
anticipata in caso di rinnovo degli organi in scadenza. All’entrata in vigore delle nuove disposizioni statutarie si rinnovano
gli organi di amministrazione, ivi incluso il collegio dei revisori dei conti.
Il mancato adeguamento delle disposizioni statutarie nei termini di cui al
presente articolo determina comunque l’applicazione dell’articolo 21 del
decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.”;
f) nel comma 19,
secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
“, intendendosi per trattamento fondamentale
dei dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche il minimo retributivo, gli
aumenti periodici di anzianità, gli aumenti di merito e l'indennità di
contingenza”.
g) dopo il comma
21, è inserito il seguente:
"21-bis. Nell'ambito del rilancio del sistema
nazionale musicale di eccellenza, sono altresì determinati, con decreto del
Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo non avente natura
regolamentare da adottarsi, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, entro il 31 luglio 2014, i criteri per la individuazione delle
fondazioni lirico-sinfoniche che, presentando evidenti peculiarità per la
specificità della storia e della cultura operistica e sinfonica italiana, per
la loro funzione e rilevanza internazionale, per le capacità produttive, per i
rilevanti ricavi propri, nonché per il significativo e continuativo apporto
finanziario di soggetti privati, si dotano di forme organizzative speciali. Le
fondazioni dotate di forme organizzative speciali, non rientranti nella
fattispecie di cui al comma 1, percepiscono a decorrere dal 2015 un contributo
dello Stato a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30
aprile 1985, n. 163, determinato in una percentuale con valenza triennale, e
contrattano con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative un
autonomo contratto di lavoro che regola all'unico livello aziendale tutte le
materie che sono regolate dal Contratto collettivo nazionale di lavoro
(C.C.N.L.) di settore e dagli accordi integrativi aziendali, previa dimostrazione alle autorità vigilanti della
compatibilità economico-finanziaria degli istituti previsti e degli impegni
assunti. Tali fondazioni sono individuate con decreto del Ministro dei beni e
delle attività culturali e del turismo, da adottarsi entro il 31 ottobre 2014,
aggiornabile triennalmente, e adeguano i propri statuti, nei termini del comma
16, in deroga al comma 15, lettere a), numeri 2) e 3), e b), del presente
articolo."
2.
Al fine di valorizzare e sostenere le attività operistiche nella capitale
d'Italia, la "Fondazione Teatro dell'Opera di Roma" assume il nome di
Fondazione "Teatro dell’Opera di Roma Capitale".
3.
Le amministrazioni straordinarie delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, che non abbiano
ancora adeguato i propri statuti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono prorogate sino alla nomina dei nuovi organi ordinari a seguito
della approvazione del nuovo statuto con le modalità e nei termini previsti
nell’articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 112 del 2013, così come modificato dal comma 1
del presente articolo, e comunque previa verifica della sussistenza degli
eventuali requisiti di cui al citato articolo 11, comma 21-bis, come introdotto dal comma 1, lettera g) del presente articolo.
4.
Il trattamento economico, ove previsto, dei componenti degli organi di
amministrazione, direzione e controllo, nonché dei dipendenti, consulenti e
collaboratori delle fondazioni lirico-sinfoniche non può superare il limite
massimo retributivo previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni. Tale limite è
riferito al trattamento economico onnicomprensivo, incluso ogni trattamento
accessorio riconosciuto. I contratti in essere sono adeguati a partire dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
5.
Sono abrogati:
a)
l’articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100;
b)
i commi 326 e 327 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
6.
Il fondo di rotazione di cui all’articolo 11, comma 6, del decreto-legge 8
agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013,
n. 112, è incrementato, per l’anno 2014, di 50 milioni di euro. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzando la
dotazione per l'anno 2014 della "Sezione per assicurare la liquidità alle
regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed
esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari". Al fine dell’erogazione
delle risorse di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al
comma 7 dell’articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013.
7.
Dall’attuazione del presente articolo, ad esclusione del comma 6, non derivano
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art.
6
(Disposizioni urgenti per
attrarre investimenti esteri in Italia nel settore della produzione
cinematografica ed audiovisiva)
1.
All’articolo 1, comma 335, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive
modificazioni, le parole: “euro 5.000.000”
sono sostituite dalle seguenti: “dieci
milioni di euro” e le parole: “opera
filmica” sono sostituite dalle seguenti: “impresa di produzione esecutiva per ciascun periodo d’imposta”.
2.
All’articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono apportate le seguenti
modifiche:
a)
al comma 3, le parole: “110 milioni”
sono sostituite dalle seguenti: “115
milioni”;
b)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Le disposizioni applicative dei commi 1 e
2, nonché quelle finalizzate a garantire il rispetto del limite massimo di
spesa di cui al comma 3 anche con riferimento ai limiti da assegnare,
rispettivamente, ai benefici di cui al comma 1, con particolare riguardo a
quello previsto dall’articolo 1, comma 335, della citata legge n. 244 del 2007,
e al beneficio di cui al comma 2, sono dettate con decreto del Ministro dei
beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da
adottare entro il 30 giugno 2014.”.
3. L’incremento di risorse di cui
alla lettera a) del comma 2 decorre dal
1° gennaio 2015. Al relativo onere si provvede ai sensi dell’articolo 17.
Art. 7
(Piano
strategico Grandi Progetti Beni culturali e
altre misure
urgenti per i beni e le attività culturali)
1. Con decreto
del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito il
Consiglio Superiore per i beni culturali e paesaggistici, è adottato, entro il
31 dicembre di ogni anno e, per il 2014, anche in data antecedente, il Piano
strategico “Grandi Progetti Beni culturali”, ai fini della crescita della
capacità attrattiva del Paese. Il Piano individua beni o siti di eccezionale
interesse culturale e di rilevanza nazionale per i quali sia necessario e
urgente realizzare interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione
e promozione culturale, anche a fini turistici. Per l’attuazione degli
interventi del Piano strategico “Grandi Progetti Beni culturali” è autorizzata
la spesa di 5 milioni di euro per il 2014, 30 milioni di euro per il 2015 e 50
milioni di euro per il 2016. Ai relativi oneri si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto
capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del
programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire”
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2014, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo, di cui alla legge 27 dicembre 2013, n.
147, Tabella B. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni del bilancio. A
decorrere dal 1° gennaio 2017, al Piano strategico “Grandi Progetti Beni
culturali” è destinata una quota pari al 50 per cento delle risorse per le
infrastrutture assegnata
alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali ai sensi dell’articolo
60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
2. All’articolo
60, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito
dal seguente:
“4. A decorrere dal 2014, una quota pari al 3
per cento delle risorse aggiuntive annualmente previste per le infrastrutture e
iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti è destinata alla spesa per investimenti in
favore dei beni culturali. L’assegnazione della predetta quota è disposta dal
CIPE nell’ambito delle risorse effettivamente disponibili, su proposta del
Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base della finalizzazione
derivante da un programma di interventi in favore dei beni culturali”;
b) dopo il comma
4-bis è inserito il seguente:
“4-ter. Per finanziare progetti culturali elaborati
da enti locali nelle periferie urbane è destinata una quota delle risorse di
cui al comma 4, pari a 3.000.000 di euro, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e
2016.”.
3.
Nell’ambito delle iniziative del Piano nazionale garanzia giovani, il Fondo
“Mille giovani per la cultura” previsto dall’articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, recante
“Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare
giovanile, della questione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore
aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”, è rifinanziato con
stanziamento pari a 1 milione di euro per il 2015.
4. Ai maggiori
oneri derivanti dall’attuazione del comma 3 si provvede ai sensi dell’articolo 17.
Art. 8
(Misure urgenti per favorire l’occupazione
giovanile
presso gli istituti e luoghi della cultura di
appartenenza pubblica)
1. Gli istituti
e i luoghi della cultura dello Stato, delle Regioni e degli altri Enti pubblici
territoriali istituiscono, secondo le rispettive competenze e in base ai
rispettivi ordinamenti, elenchi nominativi di giovani di età non superiore ai 29
anni, laureati in storia dell’arte e in altre discipline afferenti ai beni e
alle attività culturali, da impiegare, mediante contratti di lavoro flessibile,
anche in deroga alle disposizioni del comma 28 dell’articolo 9 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, per fare fronte a esigenze temporanee di rafforzamento
dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, al fine del
miglioramento del servizio pubblico di valorizzazione del bene culturale in
gestione. Possono essere impiegati anche i giovani in possesso del titolo
rilasciato dalle scuole di archivistica, paleografia e diplomatica di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409. In nessun
caso i rapporti di cui ai periodi precedenti possono costituire titolo idoneo a
instaurare rapporti di lavoro a tempo indeterminato con l’amministrazione. Ogni
diversa previsione o pattuizione è nulla di pieno diritto e improduttiva di
effetti giuridici.
2. La medesima
finalità di miglioramento del servizio di valorizzazione dei beni culturali
grazie all’impiego dei giovani di cui al comma 1 può essere conseguita mediante
la presentazione, da parte degli istituti della cultura di appartenenza
pubblica o da parte dei corrispondenti uffici amministrativi competenti, anche
su richiesta degli Enti pubblici territoriali, di appositi progetti nell'ambito
del Servizio nazionale civile, settore patrimonio artistico e culturale.
3. I rapporti di
lavoro flessibile per le esigenze temporanee di cui al comma 1 non pregiudicano
le concessioni dei servizi per il pubblico di cui agli articoli 115 e 117 del
Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, che non costituiscono in
nessun caso motivo ostativo al ricorso ai predetti rapporti.
4. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro
dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con i Ministri
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del lavoro e delle politiche
sociali, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell’economia e
delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, da adottarsi entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono stabiliti i titoli di studio utili, le modalità di tenuta e di
aggiornamento degli elenchi, le modalità di riparto delle risorse di cui al
comma 5, nonché le modalità di individuazione dei giovani da impiegare,
assicurando criteri di trasparenza, pubblicità, non discriminazione e
rotazione.
5. Agli oneri
derivanti dall’applicazione del presente articolo si provvede, nei limiti di
1,5 milioni di euro per l’anno 2015, ai sensi dell’articolo 17.
TITOLO II
MISURE URGENTI A
SUPPORTO DELL’ACCESSIBILITÀ
DEL SETTORE
CULTURALE E TURISTICO
Art. 9
(Disposizioni urgenti recanti
introduzione di un credito d’imposta per la digitalizzazione degli esercizi
ricettivi)
1.
Per sostenere la competitività del sistema turismo, favorendo la
digitalizzazione del settore, per i periodi di imposta 2015, 2016 e 2017 agli esercizi
ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari, è
riconosciuto un credito d’imposta nella misura del trenta per cento dei costi
sostenuti per investimenti e attività di sviluppo di cui al comma 2, fino
all’importo massimo complessivo di 12.500 euro nei periodi di imposta sopra
indicati, e comunque fino all’esaurimento dell’importo massimo di cui al comma 5
del presente articolo. Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
2.
Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese
relative a:
a)
impianti wi-fi;
b)
siti web ottimizzati per il sistema mobile;
c)
programmi per la vendita
diretta di servizi e pernottamenti e la distribuzione sui canali digitali,
purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari
all’integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di
favorire l’integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;
d)
spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e
pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate,
anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
e)
servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing
digitale;
f)
strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema
di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;
g)
servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai
fini di quanto previsto dal presente comma.
Sono
escluse dalle spese i costi relativi alla intermediazione commerciale.
3.
Gli esercizi di cui al comma 1 possono accedere al credito d’imposta nel
rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione
europea del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e
108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”. Il credito d’imposta non
concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del
valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività
produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,
comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 ed è utilizzabile esclusivamente in
compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente
attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle
Entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento, secondo modalità e
termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.
4.
Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro
dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le
tipologie di spese eleggibili, le procedure per la loro ammissione al beneficio
nel rispetto del limite di cui al comma 5, le soglie massime di spesa
eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonché le procedure di recupero
nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta secondo quanto stabilito
dall’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010 n. 73.
5.
Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti d’imposta di cui al
comma 1, nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno dei
periodi di imposta 2015, 2016, 2017,
2018 e 2019 si provvede ai sensi dell’articolo 17.
Art. 10
(Disposizioni urgenti per l’introduzione di un
credito di imposta per favorire la riqualificazione e l’accessibilità delle
strutture ricettive)
1. Al fine di
migliorare la qualità dell’offerta ricettiva per accrescere la competitività
delle destinazioni turistiche, per il periodo d’imposta
in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i due
successivi, alle strutture ricettive esistenti alla data del 1° gennaio 2012, è
riconosciuto un credito d’imposta nella misura del trenta per cento delle spese
sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro nei
periodi di imposta sopra indicati per gli interventi di cui al comma 2. Il
credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di
cui al comma 5 del presente articolo.
2. Il credito di
imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per le spese relative a
interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera
d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o a interventi
di eliminazione delle barriere architettoniche in conformità alla legge 9
gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno
1989, n. 236.
3. Il credito
d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo e, in ogni caso, è
riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013
della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli
aiuti “de minimis”. Il credito d’imposta non rileva ai fini del rapporto di cui
agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 ed è
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. La prima
quota del credito d'imposta relativo alle spese effettuate nel periodo
d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto è utilizzabile
non prima del primo gennaio 2015.
4. Con decreto
del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo
economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni, le province autonome di Trento e Bolzano da adottare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo, con
riferimento, in particolare a:
a)
le tipologie di strutture ricettive ammesse al credito di imposta;
b)
le tipologie di interventi ammessi al beneficio, nell’ambito di quelli di cui
al comma 2;
c)
le procedure per l’ammissione al beneficio, che avviene secondo l’ordine
cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di
cui ai commi 1 e 5;
d)
le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta;
e)
le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta
secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo
2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010 n. 73.
5. Ai maggiori
oneri derivanti dalla concessione del credito d’imposta di cui al comma 1, nel
limite massimo complessivo di 20 milioni di euro per l’anno 2015, e di 50 milioni
di euro per gli anni dal 2016 al 2019, si provvede ai sensi dell’articolo 17.
Art. 11
(Norme urgenti
in materia di mobilità, accoglienza e guide turistiche)
1.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo e sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, redige e adotta il piano straordinario della mobilità
turistica. Tale piano favorisce la fruibilità del patrimonio culturale con
particolare attenzione alle destinazioni minori e al Sud Italia.
2. Per
promuovere la realizzazione di circuiti nazionali di eccellenza a sostegno
dell’offerta turistica e del sistema Italia e accelerare il rilascio da parte
delle amministrazioni competenti dei relativi permessi, nulla osta,
autorizzazioni, licenze e atti di assenso comunque denominati, il Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo, in qualità di amministrazione
procedente, convoca apposite conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni.
3. Per le medesime finalità di
cui al comma 2 e per favorire la realizzazione di percorsi pedonali, ciclabili
e mototuristici, le case cantoniere, i caselli e le stazioni ferroviarie o
marittime, le fortificazioni e i fari, nonché ulteriori immobili di
appartenenza pubblica non utilizzati o non utilizzabili a scopi istituzionali,
possono essere concessi in uso gratuito a imprese, cooperative e associazioni,
costituite in prevalenza da giovani fino a 35 anni, con oneri di manutenzione
straordinaria a carico del concessionario. Il termine di durata della
concessione non può essere superiore a sette anni, salvo rinnovo.
4.
All’articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97, le parole: “novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “il 31 ottobre 2014”, ed è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: “, nonché,
previa intesa in sede di Conferenza Unificata, i requisiti necessari ad
ottenere tale abilitazione e la disciplina del procedimento di rilascio.”.
5.
Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
TITOLO III
MISURE URGENTI
PER L’AMMINISTRAZIONE
DEL PATRIMONIO
CULTURALE E DEL TURISMO
Art. 12
(Misure urgenti
per la semplificazione in materia di beni culturali e paesaggistici)
1. Al fine di
semplificare i procedimenti in materia di autorizzazione paesaggistica,
all’articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4 è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il
termine di efficacia dell’autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista
efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione
dell’intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente
efficacia di quest’ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili
all’interessato.”;
b) al comma 9,
il primo e il secondo periodo sono
soppressi e il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte
del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere,
l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.”.
2. Con
regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, su proposta del Ministro dei beni e
delle attività culturali e del turismo, d’intesa con la Conferenza unificata,
ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
dettate disposizioni modificative e integrative al regolamento di cui
all’articolo 146, comma 9, quarto periodo, del Codice dei beni culturali e del
paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive
modificazioni, al fine di ampliare e precisare le ipotesi di interventi di
lieve entità, nonché allo scopo di operare ulteriori semplificazioni
procedimentali, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma
1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni.
3.
Al fine di semplificare e razionalizzare le norme sulla riproduzione di beni
culturali, al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a)
al comma 3 dell’articolo 108 dopo la parola “pubblici” sono inserite le seguenti: “o privati” e dopo la parola “valorizzazione”
sono inserite le seguenti: “, purché
attuate senza scopo di lucro, neanche indiretto.”;
b)
all’articolo 108, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
“3-bis. Sono in ogni caso libere, al fine
dell’esecuzione dei dovuti controlli, le seguenti attività, purché attuate
senza scopo di lucro, neanche indiretto, per finalità di studio, ricerca,
libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della
conoscenza del patrimonio culturale:
1) la
riproduzione di beni culturali attuata con modalità che non comportino alcun
contatto fisico con il bene, né l’esposizione dello stesso a sorgenti luminose,
né l’uso di
stativi o treppiedi;
2) la divulgazione con qualsiasi
mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da
non poter essere ulteriormente riprodotte dall’utente se non, eventualmente, a
bassa risoluzione digitale.”.
4. Al fine di
semplificare la consultazione degli archivi, sono adottate le seguenti
modificazioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni:
a) la lettera b-bis) del comma 1 dell’articolo 122 è
soppressa;
b) al comma 1
dell’articolo 41, primo periodo, le parole “quarant’anni”
sono sostituite dalle seguenti: “trent’anni”.
5.
Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Art. 13
(Misure urgenti
per la semplificazione degli adempimenti burocratici
al fine di
favorire l’imprenditorialità turistica)
1.
Sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, nei limiti e alle
condizioni di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, e ai sensi dell’articolo 29, comma 2-ter, della medesima legge:
a)
l’avvio e l’esercizio delle strutture turistico-ricettive;
b)
l’apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l’operatività delle
agenzie di viaggi e turismo, nel rispetto dei requisiti professionali, di
onorabilità e finanziari, previsti dalle competenti leggi regionali e delle
province autonome di Trento e di Bolzano.
2.
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano i rispettivi
ordinamenti ai principi di semplificazione previsti dal comma 1.
3.
Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Art. 14
(Misure urgenti
per la riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo e per il rilancio dei musei)
1.
Per consentire al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
l’adozione delle misure di riordino finalizzate a conseguire ulteriori
riduzioni della spesa ai sensi della normativa vigente e al fine di assicurare
l’unitarietà e la migliore gestione degli interventi necessari per la tutela
del patrimonio culturale a séguito
del verificarsi di eventi calamitosi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera
c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per i quali sia vigente o sia stato
deliberato lo stato d’emergenza, all’articolo 54, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, sono apportate, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in attuazione
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Il
Ministero si articola in uffici dirigenziali generali centrali e periferici,
coordinati da un segretario generale, e in non più di due uffici dirigenziali
generali presso il Gabinetto del Ministro. Il numero degli uffici dirigenziali
generali, incluso il segretario generale, non può essere superiore a
ventiquattro.
b)
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis.
A séguito del verificarsi di eventi calamitosi di cui articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
per i quali sia vigente o sia stato deliberato nei dieci anni antecedenti lo
stato d’emergenza, il Ministro, con proprio decreto, può, in via temporanea e
comunque per un periodo non superiore a cinque anni, riorganizzare gli uffici
del Ministero esistenti nelle aree colpite dall’evento calamitoso, ferma
rimanendo la dotazione organica complessiva e senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.”
2.
Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, gli istituti e luoghi della
cultura statali e gli uffici competenti su complessi di beni distinti da
eccezionale valore archeologico, storico, artistico o architettonico, possono
essere trasformati in soprintendenze dotate di autonomia scientifica,
finanziaria, organizzativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in attuazione del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012, n. 135. A ciascun provvedimento è allegato l’elenco delle
soprintendenze già dotate di autonomia. Nelle strutture di cui al primo periodo
del presente comma, vi è un amministratore unico, in luogo del consiglio di
amministrazione, da affiancare al soprintendente, con specifiche competenze
gestionali e amministrative in materia di valorizzazione del patrimonio
culturale. I poli museali e gli istituti e i luoghi della cultura di cui al
primo periodo svolgono, di regola, in forma diretta i servizi di assistenza
culturale e di ospitalità per il pubblico di cui all’articolo 117, comma 2,
lettere a) e g), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
3.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione
del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi della
normativa vigente, sono abrogati gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 20
ottobre 1998, n. 368. Con il medesimo regolamento di organizzazione di cui al
precedente periodo, sono altresì apportate le modifiche al decreto del
Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, necessarie all’attuazione
del comma 2.
4.
Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Art. 15
(Misure urgenti
per il personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo)
1. Al fine di
assicurare l’espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione
del patrimonio culturale statale, nelle more della definizione delle procedure
di mobilità, le assegnazioni temporanee del personale non dirigenziale del
comparto Scuola presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo possono essere prorogate fino al 31 agosto 2015, in deroga al limite
temporale di cui all’articolo 30, comma 2-sexies,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ai
fini della predisposizione di un piano di revisione dell’utilizzo del personale
comandato, nel rispetto della
normativa vigente in materia di assunzioni in caso di inquadramento nei ruoli
del personale comandato.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nonché
per prevenire situazioni di emergenza e di grave degrado ed effettuare i
connessi interventi non altrimenti differibili, il Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo promuove, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, procedure di mobilità con il passaggio diretto a
domanda da parte del personale non dirigenziale in servizio presso amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, che presentano situazioni di soprannumerarietà rispetto alla dotazione
organica o di eccedenza per ragioni funzionali. Tali procedure possono
interessare in particolare profili con competenze tecniche specifiche in
materia di beni culturali e paesaggistici. Il passaggio avviene previa
selezione secondo criteri e nel rispetto
dei limiti numerici e finanziari individuati con decreto del Ministro dei beni
e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, con conferma della situazione di soprannumerarietà e di
eccedenza da parte dell’amministrazione di provenienza.
3.
Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1 si provvede ai sensi dell’articolo 17.
Art. 16
(Trasformazione
di ENIT in ente pubblico economico e
liquidazione di
Promuovi Italia S.p.A.)
1.
Al fine di assicurare risparmi della spesa pubblica, di migliorare la
promozione dell’immagine unitaria dell’offerta turistica nazionale e favorirne
la commercializzazione, anche in occasione della Presidenza italiana del
semestre europeo e di EXPO 2015, l’ENIT-Agenzia nazionale del turismo è
trasformata in ente pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del Ministro
dei beni e delle attività culturali e del turismo.
2. L’ENIT, nel
perseguimento della missione di promozione del turismo, interviene per
individuare, organizzare, promuovere e commercializzare i servizi turistici,
culturali ed i prodotti enogastronomici, tipici e artigianali in Italia e
all’estero, con particolare riferimento agli investimenti nei mezzi digitali.
3. L’ENIT ha
autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e
di gestione. Ne costituiscono gli organi il presidente, il consiglio di
amministrazione e il collegio dei revisori dei conti. La sua attività è
disciplinata dalle norme di diritto privato. L’ENIT stipula convenzioni con le
Regioni, gli enti locali ed altri enti pubblici. Fermo restando quanto disposto
dall’articolo 37, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, le attività riferite a mercati esteri e le forme di
collaborazione con le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli
istituti italiani di cultura sono regolate da intese stipulate con il Ministero
degli affari esteri.
4. Fino
all’insediamento degli organi dell’ente trasformato e al fine di accelerare il
processo di trasformazione, l’attività di ENIT prosegue nel regime giuridico
vigente e le funzioni dell’organo collegiale di amministrazione sono svolte da
un commissario straordinario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e
del turismo, entro il 30 giugno 2014.
5. Entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si
provvede all’approvazione del nuovo statuto dell’ENIT. Lo statuto, adottato in
sede di prima applicazione dal Commissario di cui al comma 4, è approvato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei
beni e delle attività culturali e del turismo. Il presidente dell’ENIT è
nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività
culturali e del turismo.
6. Lo statuto
dell’ENIT definisce i compiti dell’ente nell’ambito delle finalità di cui al
comma 2 e prevede, tra l’altro, senza alcun nuovo o maggiore onere per la
finanza pubblica, l’istituzione di un consiglio federale rappresentativo delle
agenzie regionali per il turismo e, in assenza di queste ultime, degli uffici
amministrativi competenti per il turismo in ambito regionale, con funzioni
progettuali e consultive nei confronti degli organi direttivi di cui al comma
3. I componenti del predetto consiglio non hanno diritto ad alcun compenso. Lo
statuto stabilisce, altresì, che il consiglio di amministrazione sia composto,
oltre che dal presidente dell’ENIT, da due membri nominati dal Ministro dei
beni e delle attività culturali e del turismo, di cui uno su designazione della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, e l’altro scelto tra gli imprenditori del
settore, nel rispetto della disciplina in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni di cui al
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Lo statuto provvede alla disciplina
delle funzioni e delle competenze degli organismi sopra indicati e della loro
durata, nonché dell’Osservatorio nazionale del turismo. L’ENIT può avvalersi
del patrocinio dell’Avvocatura dello
Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico approvato
con regio decreto
30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.
7. Tramite
apposita convenzione triennale, con adeguamento annuale per ciascun esercizio
finanziario, da stipularsi tra il Ministro dei beni e delle attività culturali
e del turismo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e il presidente
dell’ENIT, sono definiti:
a) gli obiettivi
specificamente attribuiti all’ENIT, nell’ambito della missione ad esso affidata
ai sensi e nei termini di cui ai commi 2 e 6 del presente articolo;
b) i risultati
attesi in un arco temporale determinato;
c) le modalità
degli eventuali finanziamenti statali e regionali da accordare all’ENIT stessa;
d) le strategie
per il miglioramento dei servizi;
e) le modalità
di verifica dei risultati di gestione;
f) le modalità
necessarie ad assicurare al Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo la conoscenza dei fattori gestionali interni all’ENIT, tra cui
l’organizzazione, i processi e l’uso delle risorse.
8. Al personale
dell’ENIT, come trasformato ai sensi del presente articolo, continua ad applicarsi,
fino alla individuazione nello statuto dello specifico settore di
contrattazione collettiva, il contratto collettivo di lavoro dell’ENIT. Entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario
di cui al comma 4, sentite le organizzazioni sindacali, adotta un piano di
riorganizzazione del personale, individuando, sulla base di requisiti oggettivi
e in considerazione dei nuovi compiti dell’ENIT e anche della prioritaria
esigenza di migliorare la digitalizzazione del settore turistico e delle
attività promo-commerciali, la dotazione organica dell’ente come trasformato ai
sensi del presente articolo, nonché le unità di personale a tempo indeterminato
in servizio presso ENIT e Promuovi Italia S.p.A. da assegnare all’ENIT come
trasformata ai sensi del presente articolo. Il piano, inoltre, prevede la
riorganizzazione, anche tramite soppressione, delle sedi estere di ENIT.
9. Dopo l’approvazione
del piano di cui al comma 8, il personale a tempo indeterminato in servizio
presso ENIT assegnato all’ente trasformato ai sensi del presente articolo può
optare per la permanenza presso quest’ultimo oppure per il passaggio al
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o ad altra pubblica
amministrazione. La Presidenza del Consiglio dei ministri–Dipartimento della
funzione pubblica acquisisce dall’ENIT l’elenco del personale interessato alla
mobilità e del personale in servizio presso ENIT non assegnato all’ENIT stessa dal
medesimo piano di riorganizzazione di cui al comma 8, e provvede, mediante
apposita ricognizione presso le amministrazioni pubbliche, a favorirne la
collocazione, nei limiti della dotazione organica delle amministrazioni
destinatarie e con contestuale trasferimento delle relative risorse. Con
decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede
all’assegnazione del personale presso le amministrazioni interessate con
inquadramento sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate con il
medesimo decreto. Al personale trasferito, che mantiene l’inquadramento
previdenziale di provenienza, si applica il trattamento giuridico ed economico,
compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti
dell’amministrazione di destinazione.
10. L’articolo
12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, è abrogato.
Conseguentemente, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente
decreto, il Commissario di cui al comma 4 pone in liquidazione la società Promuovi
Italia S.p.A. secondo le disposizioni del Codice Civile.
11. Tutti gli
atti connessi alle operazioni di trasformazione in ente pubblico economico di
ENIT e alla liquidazione della società Promuovi Italia S.p.A. sono esclusi da
ogni tributo e diritto, fatta eccezione per l’IVA, e vengono effettuati in
regime di neutralità fiscale.
12.
Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato.
TITOLO IV
NORME
FINANZIARIE ED ENTRATA IN VIGORE
Art. 17
(Norme per la copertura finanziaria)
1. Agli oneri
derivanti dagli articoli l, 2, comma 5, 3, 6, comma 2, 7, comma 3, 8, 9, 10 e
15, pari a 0,85 milioni di euro per l'anno 2014, a 47,20 milioni di
euro per l'anno 2015, a 81,9 milioni di euro per l'anno 2016, a 88,20 milioni
di euro per l'anno 2017, a 84,60 milioni di euro per l'anno 2018, a 75,20
milioni di euro per l'anno 2019 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno
2020, si provvede:
a)
quanto
a 0,85 milioni di euro per l'anno 2014, ai 5,4 milioni di euro per l'anno 2015,
a 3,4 milioni di euro per l'anno 2016, a 4,4 milioni di euro per l’anno 2017, a
7,6 milioni di euro per l'anno 2018 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno
2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307;
b)
quanto
a 41,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 83,8 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2016 e 2017, a 77 milioni di euro per l'anno 2018 e a 70,20 milioni di
euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma “Fondi di
riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l’anno 2014, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.
2. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio
Art. 18
(Entrata in vigore)
1.
Il
presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a
Iscriviti a:
Post (Atom)